Correzioni di errore materiale e termine breve per impugnare la sentenza non corretta (Cass. civ. Sez. 2 n. 9842 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di correzione di errori materiali, l’impugnazione della sentenza, per quanto attiene al contenuto del provvedimento non interessato dalla correzione, deve essere proposta, a pena di inammissibilità, nel termine ordinario decorrente dalla data della sentenza stessa e non dalla correzione. Il termine breve decorre, anche per la parte che ha notificato per prima la sentenza, dalla data di tale notifica. È, inoltre, ammissibile l’utilizzo del procedimento di correzione degli errori materiali qualora il giudice del gravame, riformando la sentenza appellata, ometta di ordinare la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione di quest’ultima, atteso che tale condanna è sottratta a qualunque forma di valutazione giudiziale e l’omissione si collega ad una mera disattenzione.
Il Fatto
Un avvocato convenne in giudizio una società per ottenere il pagamento del proprio compenso professionale. In corso di causa, la società convenuta cedette il ramo d’azienda a cui la causa ineriva ad altra società, la quale, ai sensi dell’art. 2560 cod. civ., era obbligata in solido al pagamento del debito risultante dalle scritture contabili. Il Tribunale accolse l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso a favore del professionista, revocandolo. La Corte d’Appello, invece, accolse l’appello del professionista, rideterminando il compenso in misura inferiore e condannando la società cessionaria al pagamento della minor somma, senza nulla statuire sulla restituzione delle somme già versate in esecuzione del decreto ingiuntivo. Successivamente, su istanza della società, la stessa Corte dispose la correzione dell’errore materiale, aggiungendo al dispositivo la condanna del professionista alla restituzione della somma di 39.971,00 euro, oltre interessi.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente censurava la sentenza d’appello deducendo, con i primi due motivi, l’errata mancata applicazione degli artt. 343 e 346 cod. proc. civ. e la violazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014. Con il terzo motivo, contestava, invece, l’utilizzo del procedimento di correzione dell’errore materiale ex artt. 287 e ss. cod. proc. civ., ritenendo che l’omissione non costituisse una mera svista ma un vizio emendabile solo tramite impugnazione. La Corte ha dichiarato l’inammissibilità dei primi due motivi, rilevando come le censure attenessero a parti della sentenza non interessate dal provvedimento di correzione. In applicazione dell’ultimo comma dell’art. 288 cod. proc. civ., di interpretazione restrittiva, l’impugnazione di dette parti doveva essere proposta nel termine ordinario decorrente dalla notifica della sentenza, e non dal successivo provvedimento di correzione.
La Corte precisa che la sentenza era stata notificata dal ricorrente alla controparte in data 09/10/2020 e che da tale data era iniziato a decorrere, anche per il ricorrente, il termine breve per proporre gravame. Il ricorso, notificato solo il 09/06/2021, risultava pertanto tardivo, rendendo inammissibili le censure relative alle parti non corrette. La decisione si pone in continuità con il principio secondo cui la correzione non può far rivivere un termine di impugnazione ormai decorso per le statuizioni non toccate dal provvedimento correttivo.
Quanto al terzo motivo, la Corte lo ritiene inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., poiché la decisione della Corte territoriale risulta conforme all’orientamento delle Sezioni Unite, senza che il ricorso offra elementi per dissentirne. La giurisprudenza di legittimità, a partire dal 2016, ha affermato l’ammissibilità del procedimento di correzione quando il giudice d’appello, riformando la sentenza, ometta di ordinare la restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della decisione riformata. Tale omissione integra un errore meramente materiale, poiché la condanna restitutoria accede necessariamente al decisum complessivo della controversia, senza richiedere alcuna valutazione discrezionale.
L’orientamento, confermato da pronunce successive, risponde a esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo, evitando che una mera disattenzione del giudice possa ingenerare un nuovo contenzioso. La Corte di appello ha correttamente applicato tali principi, rendendo manifestamente infondata la doglianza sull’uso abnorme del rimedio correttivo. Il ricorso è, pertanto, dichiarato integralmente inammissibile, con conseguente applicazione della disciplina sul raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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