Revocazione ex art. 391-bis: solo errore percettivo, non errore di diritto (Cass. civ. Sez. III n. 15640 del 12.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il combinato disposto degli artt. 391-bis e 395, n. 4), cod. proc. civ. non prevede, come causa di revocazione della sentenza di cassazione, l’errore di diritto, sostanziale o processuale. È pertanto inammissibile il ricorso per revocazione che censuri la decisione di legittimità per aver ricollegato a un fatto correttamente percepito una conseguenza giuridica erronea, non potendo l’errore percettivo essere confuso con l’errore di giudizio. La ricorrenza del diverso vizio denunciato non può essere recuperata neppure attraverso la verifica della fase rescissoria, che resta preclusa dall’inammissibilità del mezzo.
Il Fatto
Un ricorrente, erede di una titolare di farmacia, aveva agito contro l’azienda sanitaria provinciale per ottenere il pagamento degli interessi di mora ex art. 4 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, relativamente a prestazioni farmaceutiche eseguite per gli anni dal 2003 al 2012, oltre a interessi e rivalutazione. Il Tribunale aveva dichiarato prescritta la pretesa per le annualità 2003-2006 e non dovuti gli interessi; la Corte d’appello aveva respinto il gravame, valorizzando la non contestazione dei pagamenti eccepiti dalla convenuta ex art. 115, comma 2, cod. proc. civ..
Proposto ricorso per cassazione, questo era stato dichiarato improcedibile per difetto della sottoscrizione autografa dell’attestazione di conformità del ricorso telematico, essendo la controparte rimasta solo intimata. Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ., deducendo un errore percettivo del giudice di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, escludendo che la fattispecie integrasse un errore percettivo di fatto. L’ordinanza impugnata, infatti, aveva riconosciuto che la notifica aveva a oggetto un atto nativo digitale e a tale fatto, correttamente percepito, aveva ricollegato una conseguenza giuridica ritenuta errata, ossia la necessità dell’attestazione di conformità in sede di deposito telematico.
Tale prospettazione configura, secondo la Corte, un errore di diritto, non censurabile con lo strumento revocatorio: il combinato disposto degli artt. 391-bis e 395, n. 4), cod. proc. civ. non ammette l’errore di diritto, sostanziale o processuale, quale causa di revocazione della sentenza di cassazione. La questione è risolta sul piano processuale, senza sindacare la fondatezza della tesi del ricorrente sul regime dell’atto digitale.
In ogni caso, la Corte ha escluso che si potesse procedere alla fase rescissoria, preclusa dall’inammissibilità del mezzo, osservando che il ricorso originario sarebbe stato comunque inammissibile. Il primo motivo, sulla prescrizione, si risolveva in una rivalutazione dei fatti di causa, estranea al vizio di art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., che postula la contestazione dell’interpretazione della fattispecie astratta e non della ricostruzione del fatto materiale.
Quanto ai motivi sull’onere della prova, la Corte ha ribadito che la non contestazione può fondare la prova dell’avvenuto pagamento e che il suo apprezzamento è riservato al giudice di merito, censurabile solo per illogicità. Le censure, tuttavia, non rispettavano l’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., non essendo stati riprodotti gli stralci degli scritti difensivi idonei a dimostrare la carenza di puntualità dell’allegazione o la specificità della contestazione. Il quarto motivo, sulla mancata liquidazione degli interessi legali, cadeva per difetto del credito; il quinto, sulle spese, involgeva un potere discrezionale del giudice di merito.
Nota della Redazione
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