Responsabilità fiscale del rappresentante di associazione non riconosciuta e prova dell’ingerenza (Cass. civ. Sez. V n. 5278 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle associazioni non riconosciute, per i debiti d’imposta sorti ex lege, risponde solidalmente del tributo e delle sanzioni, nel solo periodo di relativa investitura, il soggetto che in forza del ruolo rivestito ha effettivamente gestito l’ente. La mera assunzione della carica di legale rappresentante non è sufficiente a fondare la responsabilità solidale, che postula un’accertata ingerenza nella gestione. Il rappresentante può provare la propria estraneità alla gestione nel periodo considerato, anche attraverso gli elementi desumibili da una sentenza penale, senza che rilevi l’identità del fatto tra il giudizio penale e l’accertamento tributario.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza della C.T.R. dell’Abruzzo che, riformando la decisione di primo grado, ha confermato l’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2007, con recupero di imposte e irrogazione di sanzioni per il mancato riconoscimento di un regime agevolativo fiscale in favore di un’associazione sportiva dilettantistica.
Il ricorrente, in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell’ente, aveva sostenuto sin dal primo grado di essere mero prestanome, essendo le condotte integranti violazioni fiscali riferibili a un terzo. La Commissione provinciale aveva parzialmente accolto il ricorso; la C.T.R. ha ritenuto invece che l’assunzione della carica associativa comportasse l’obbligo di tenere i registri contabili e di presentare la dichiarazione reddituale, escludendo rilievo alla denuncia sporta contro il terzo.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si deduceva la nullità della sentenza per violazione dell’art. 100 c.p.c. e del divieto di ius novorum in appello, è dichiarato non fondato. Lo stralcio dell’atto di costituzione dell’Ufficio risulta incompleto e non reca le conclusioni ivi formulate; dalla parte riprodotta emerge una sospensione dell’efficacia esecutiva dell’atto solo provvisoria e condizionata all’esito del giudizio penale. L’omissione delle conclusioni e il carattere provvisorio del provvedimento di autotutela impediscono di accogliere la doglianza.
Il secondo motivo è invece fondato. La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui, per i debiti d’imposta sorti ex lege, risponde solidalmente del tributo e delle sanzioni, nel solo periodo di relativa investitura, il soggetto che in forza del ruolo rivestito ha effettivamente gestito l’ente. Viene citata, tra le altre, Sez. V n. 11869 del 02/05/2024, oltre a Sez. VI n. 36470 del 13/12/2022, Sez. VI-V n. 4747 del 24/02/2020 e Sez. V n. 25650 del 15/10/2018.
Il legale rappresentante non è astrattamente esente da responsabilità fiscale, essendo obbligato a redigere e presentare la dichiarazione dei redditi. Egli può tuttavia provare la propria estraneità all’effettiva gestione nel periodo di investitura, come affermato in tema di avvicendamento nella carica sociale di rappresentante legale (Sez. V n. 3093 del 09/02/2021).
Nel caso in esame la prova dell’estraneità si assume emergere dalla sentenza penale prodotta in atti. I reati sono stati contestati per anni diversi da quello oggetto dell’avviso di accertamento, sicché va esclusa l’identità del fatto. Tuttavia, dalla lettura della sentenza si evince una situazione complessiva di estraneità del ricorrente alla gestione dell’associazione sin dalla sua costituzione. La Corte cassa pertanto la sentenza impugnata, con rinvio al giudice di merito perché verifichi, alla luce di quanto accertato in sede penale, l’effettiva ingerenza del ricorrente nella gestione dell’attività nel periodo di imposta 2007, durante il quale egli ha rivestito la carica di legale rappresentante. L’accoglimento del secondo motivo comporta la cassazione con rinvio, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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