Revocazione e ricorso per cassazione, sospensione dei termini dal provvedimento (Cass. civ. Sez. I n. 12469 del 11.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso tra istanza di revocazione della sentenza di appello e ricorso per cassazione, la sospensione del termine per proporre il ricorso di legittimità, disposta dal giudice della revocazione ai sensi dell’art. 398, comma 4, cod. proc. civ., decorre dalla comunicazione del relativo provvedimento e non dalla notificazione della citazione per revocazione. La proposizione dell’istanza non produce alcun effetto sospensivo automatico. Ne deriva che il termine breve di sessanta giorni riprende a decorrere, per la parte residua, dalla comunicazione della sentenza che decide sulla revocazione. È inoltre inammissibile, per difetto del carattere percettivo, il motivo che deduca come errore revocatorio ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. una pretesa errata valutazione delle risultanze processuali.
Il Fatto
Una banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, nei confronti di una società debitrice principale e di due fideiussori. All’opposizione degli ingiunti il tribunale accolse parzialmente, revocando il decreto e condannando gli opponenti al pagamento di una somma in favore dell’opposta. La corte di appello, in riforma, dichiarò inammissibili le domande della banca per invalidità della procura alle liti, sul rilievo che non era provata la qualifica di funzionario del servizio legale in capo al soggetto che aveva conferito il mandato per il monitorio.
La cessionaria del credito propose allora, contro quella sentenza, sia la revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., sia il ricorso per cassazione. La revocazione fu rigettata nel 2020; il ricorso di legittimità venne notificato nel 2021. Entrambi i procedimenti sono giunti alla Corte, che li ha riuniti.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’eccezione di tardività del primo ricorso. La sentenza d’appello era stata pubblicata nel 2016 e non notificata. La citazione per revocazione era stata notificata il 28 marzo 2017 e, nel corso di quel giudizio, la ricorrente aveva ottenuto il provvedimento di sospensione dei termini ex art. 398, comma 4, cod. proc. civ., comunicato il 17 maggio 2017.
Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui la notificazione della citazione per revocazione equivale, per entrambe le parti, alla notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve. La sospensione, però, opera soltanto dal momento della comunicazione del relativo provvedimento: la sola proposizione dell’istanza non ha effetto sospensivo automatico.
Su questa base la Corte ritiene inammissibile il ricorso. Il termine breve, iniziato a decorrere dal 29 marzo 2017, fu sospeso il 17 maggio 2017 e riprese il proprio corso il 28 ottobre 2020, con la comunicazione della sentenza che aveva rigettato la revocazione, scadendo definitivamente il 6 novembre 2020. Anche il termine lungo annuale, computata la sospensione, risultava spirato alla data di inoltro del ricorso, nel marzo 2021.
Quanto al secondo ricorso, la Corte ricostruisce la nozione di errore revocatorio: esso consiste in una falsa percezione della realtà, non coinvolge l’attività valutativa del giudice ed è escluso quando la statuizione censurata sia conseguenza di una errata valutazione o interpretazione delle risultanze processuali.
Nel caso concreto la corte distrettuale aveva esaminato la prima procura, giudicandola inidonea per difetto di prova della qualifica del conferente, e aveva ritenuto la seconda irrilevante: si tratta di giudizi, sottratti al perimetro dell’errore percettivo. I motivi concernenti la fase rescissoria sono poi inammissibili perché quella fase non si è svolta, essendosi il giudice arrestato a quella rescindente.
Nota della Redazione
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