Responsabilità banca per credenziali cedute al promotore: concorso di colpa del correntista (Cass. civ. Sez. I n. 11240 del 29.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il correntista che consegni volontariamente a terzi le credenziali di accesso on-line al proprio conto corrente pone in essere una condotta agevolatrice dell’illecito altrui caratterizzata da anomalia, idonea a integrare un concorso di colpa ex art. 1227, primo comma, cod. civ. Una volta accertata tale condotta, il giudice di merito non può discrezionalmente escludere il contributo causale del danneggiato, potendo questo venir meno solo ove la condotta non sia direttamente riconducibile al danneggiato stesso o derivi da caso fortuito, forza maggiore o frode dell’intermediario non prevedibile con l’ordinaria diligenza. Il vincolo di rigorosa valutazione delle condotte anomale non è limitato ai casi di violazione di specifiche norme giuridiche, trovando fondamento nel principio di solidarietà ex art. 2 Cost. La responsabilità ex art. 2049 cod. civ. della banca presuppone la dimostrazione del fatto illecito del dipendente, da valutare in relazione alle concrete modalità dell’operatività contestata.

Il Fatto

Un risparmiatore conveniva in giudizio due istituti bancari del medesimo gruppo, un promotore finanziario e altri soggetti, deducendo di essere stato indotto ad aprire un conto corrente presso una banca terza e a consegnare le credenziali di operatività on-line a soggetti presentatisi come consulenti e direttore di sede. La liquidità del conto sarebbe stata poi trasferita su rapporti riferibili ai medesimi soggetti. La querela sporta era approdata a una declaratoria di non luogo a procedere per prescrizione.

Il Tribunale accoglieva la domanda nei confronti del solo promotore. La Corte d’appello, in riforma, condannava in solido anche le banche, ritenendo la sussistenza della responsabilità di tutti gli appellati e negando rilevanza alla consegna delle credenziali, giustificata con la scarsa cultura informatica del correntista. Le banche ricorrevano per cassazione.

La Motivazione della Corte

I ricorsi, proposti contro la medesima decisione, vengono riuniti ex art. 335 cod. proc. civ., con conversione della seconda impugnazione in ricorso incidentale.

Il primo motivo del ricorso principale è accolto. La Corte territoriale aveva fondato la responsabilità della banca su carenze di vigilanza e su sistematiche violazioni relative alle operazioni di sportello, ma aveva ricostruito la vicenda come mera operatività on-line resa possibile dalla condotta del correntista. Il riferimento alle operazioni di sportello appare quindi fuori luogo. La responsabilità ex art. 2049 cod. civ. presuppone la dimostrazione del fatto illecito del dipendente, che va valutata tenendo conto delle concrete modalità con cui furono impartite le disposizioni di bonifico.

Quanto all’art. 1227 cod. civ., la Corte richiama il costante orientamento secondo cui la responsabilità dell’intermediario è esclusa quando il danneggiato tenga una condotta agevolatrice connotata da anomalia, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza. Il principio, formatosi in tema di intermediazione finanziaria, va applicato a maggior ragione al rapporto tra correntista e istituto di credito, tenuto conto dell’abuso delle credenziali informatiche da parte di terzi.

La Corte compie due puntualizzazioni. La prima: non vi è ragione di limitare la rilevanza delle condotte anomale ai soli casi di violazione di norme giuridiche, poiché il contributo causale ex art. 1227, primo comma, cod. civ. è riconducibile al principio di solidarietà ex art. 2 Cost. La seconda: il profilo riguarda l’adeguato governo della norma, non un mero obbligo di motivazione.

Ne deriva che, accertata la condotta agevolatrice del danneggiato, il giudice di merito non può escluderne discrezionalmente il contributo causale, salvo che derivi da fattori imponderabili o da frode dell’intermediario non neutralizzabile con l’ordinaria diligenza. Nella specie, proprio la consapevolezza delle proprie scarse capacità informatiche avrebbe dovuto indurre il correntista a non cedere le credenziali. Il secondo motivo del ricorso incidentale è fondato per le stesse ragioni; il primo è inammissibile, perché censura nel merito la valutazione delle presunzioni ex art. 2729 cod. civ. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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