Pro rata IVA e operazioni accessorie onere probatorio del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 12468 del 11.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, le operazioni accessorie alle operazioni imponibili non concorrono al calcolo della percentuale di detraibilità pro rata, a norma dell’art. 19-bis, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, purché siano svolte in modo assolutamente occasionale e si pongano in rapporto di dipendenza rispetto all’operazione principale. L’occasionalità e l’accessorietà non si presumono: devono essere provate dal contribuente, anche mediante la produzione delle relative fatture, e non possono desumersi dalle mere previsioni statutarie. Il dato quantitativo del volume d’affari costituisce elemento di riscontro, ma non esaurisce l’accertamento, che va condotto in concreto e in relazione all’attività svolta in via prevalente dall’impresa.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, per IVA e altre imposte relative all’anno d’imposta 2008. Il contribuente impugnava l’atto impositivo; i giudici di primo grado accoglievano parzialmente la domanda, ma la sentenza veniva riformata in appello.
La pronuncia di secondo grado, emessa in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con una precedente ordinanza, rigettava l’appello del contribuente. Questi proponeva quindi ricorso per cassazione articolato in due motivi, ai quali resisteva l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 19, comma 5, e dell’art. 19-bis del d.P.R. n. 633 del 1972. Il giudice di rinvio, secondo il ricorrente, avrebbe applicato il calcolo del pro rata di detraibilità fondandosi sul solo dato del volume d’affari, senza considerare la natura occasionale dell’attività di intermediazione finanziaria svolta nell’anno 2007.
La Corte richiama la disciplina positiva: l’art. 19, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972 riconosce la detrazione in misura proporzionale alle operazioni che danno diritto a detrazione, mentre l’art. 19-bis, comma 1, indica il criterio di calcolo della percentuale. Il successivo comma 2 sterilizza le operazioni accessorie alle operazioni imponibili, escluse dal computo.
Costituiscono proventi di attività strumentale e accessoria, idonei a non concorrere al pro rata, quelli derivanti da un’attività svolta in modo assolutamente occasionale ed estranea a quella propria dell’impresa, caratterizzata dalla concomitanza di operazioni diverse ma accomunate da un rapporto di dipendenza. L’occasionalità va accertata in concreto, non in base alle mere previsioni statutarie, avuto riguardo all’attività svolta in via prevalente e all’ammontare complessivo dei ricavi. La Corte richiama sul punto Cass., 20 dicembre 2021, n. 40725, Cass., 25 giugno 2020, n. 12689, Cass., 29 marzo 2019, n. 8813 e la risoluzione ministeriale n. 230/E del 15 luglio 2002, oltre al principio di autonomia delle operazioni fissato dall’art. 2, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE.
Nel caso esaminato i giudici di merito hanno accertato che il contribuente non aveva fornito la prova del collegamento tra le prestazioni di intermediazione finanziaria e quelle di intermediazione immobiliare, né della natura accessoria delle prime rispetto alle seconde. Il dato quantitativo del volume d’affari, pari a circa otto volte quello della mediazione immobiliare, confermava la qualificazione dell’attività finanziaria come principale. Trattandosi di accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, il motivo è inammissibile.
Il secondo motivo lamentava l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.: l’attività finanziaria sarebbe stata svolta solo nell’anno 2007, senza mai costituire la professione principale. La Corte rileva che il giudice di rinvio ha effettivamente considerato tale circostanza. Inoltre, opera il principio della doppia conforme ex art. 348-ter cod. proc. civ., non avendo il ricorrente specificato le ragioni di fatto poste a fondamento delle due decisioni di merito; richiama sul punto Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053 e Cass., 20 marzo 2024, n. 7442. Il motivo è dichiarato inammissibile e comunque infondato.
Il ricorso è integralmente rigettato. La Corte condanna il ricorrente alle spese di lite e, stante la conformità tra la proposta e la decisione, all’ulteriore importo ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., oltre alla somma in favore della cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, cod. proc. civ., secondo il richiamo di Cass., Sez. Un., 27 settembre 2023, n. 27433.
Nota della Redazione
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