Operazioni soggettivamente inesistenti: onere probatorio e sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. V n. 12470 del 11.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, il giudice di merito è investito di un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità sulla sussistenza dei caratteri di gravità, precisione e concordanza degli indizi posti a fondamento dell’atto impositivo. Qualora l’Amministrazione finanziaria assolva all’onere di provare, anche in via presuntiva e mediante elementi oggettivi specifici, la sostanziale inesistenza del contraente — potendo l’onere esaurirsi nella dimostrazione che l’interposto è privo di dotazione personale e strumentale adeguata — l’onere della prova contraria si sposta sul contribuente, tenuto a dimostrare di avere adoperato la massima diligenza esigibile. La regolarità formale delle scritture e la verifica ministeriale sul rispetto dei principi mutualistici non costituiscono prova liberatoria dell’effettività dell’attività dell’interposto. Il ricorso che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, miri a una rivalutazione dei fatti è inammissibile.
Il Fatto
La controversia trae origine da distinti avvisi di accertamento, relativi a Iva e ad altre imposte per le annualità 2015, 2016 e 2017, emessi dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società di capitali, con i quali l’Ufficio ha contestato l’inesistenza soggettiva delle operazioni fatturate da una società cooperativa, ritenuta cartiera e priva di effettiva struttura.
La Commissione tributaria provinciale aveva dato ragione alla contribuente con due sentenze; la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, decidendo sugli appelli dell’Agenzia e su quello della società, ha invece accolto quelli dell’Ufficio e rigettato quello della contribuente. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, affidato alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto e al vizio di motivazione; resiste l’Agenzia con controricorso. Il consigliere delegato, con proposta ex art. 380 bis, comma 1, cod. proc. civ., ha concluso per la manifesta inammissibilità, e la ricorrente ha presentato istanza di decisione ex art. 380 bis, comma 2, cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta l’unico mezzo, che censurava la sentenza di secondo grado per avere erroneamente applicato la disciplina della detraibilità Iva, della deducibilità dei costi e della ripartizione dell’onere probatorio. Il ricorrente sosteneva che i giudici di appello non avessero considerato gli elementi addotti a dimostrazione dell’effettiva esistenza dell’interposto e della sua autonomia gestionale.
La Suprema Corte dichiara il motivo inammissibile, qualificandolo come doglianza diretta a censurare la ricognizione della fattispecie concreta, mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie. Richiama il principio secondo cui è inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, e ribadisce che la valutazione delle prove, anche presuntive, è attività riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito.
Nel merito, i giudici di secondo grado hanno valorizzato i plurimi elementi indiziari dell’Ufficio — prività di struttura amministrativa e tecnico-logistica dell’interposto, condivisione di sede, apparati e linea telefonica, contratti di subappalto affidati a scritture private non registrate, comodato d’uso gratuito di automezzi, sovrapposizione dei soci lavoratori e dei referenti verso clienti e fornitori, gravi violazioni fiscali dell’interposto — ritenuti di chiara portata gravatoria. La verifica ministeriale sul biennio, superata con successo dalla cooperativa, non riveste portata liberatoria, perché incentrata su profili di mera regolarità formale.
La Corte enuncia poi il criterio di ripartizione dell’onere probatorio: incombe in primo luogo sull’Amministrazione provare la sussistenza degli elementi indiziari dell’inesistenza soggettiva; assolto tale incombente, spetta al contribuente la prova contraria di avere adoperato la diligenza massima esigibile. L’onere probatorio dell’Amministrazione può esaurirsi nella prova che l’interposto è privo di dotazione personale e strumentale adeguata, elemento sintomatico della mancanza di buona fede del cessionario. La regolarità formale delle scritture, le evidenze contabili dei pagamenti e la conformità dei prezzi di mercato non assolvono all’onere della prova contraria.
Infine, la Corte conferma i rilievi in materia di Irap: i costi delle fittizie prestazioni non sono deducibili, trattandosi di costi da lavoro non rientranti nelle eccezioni di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 446 del 1997. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e all’ulteriore importo ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., oltre all’importo in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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