Omicidio colposo plurimo e prescrizione con parti civili: rigetto civile (Cass. pen. Sez. IV n. 7003 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il reato di omicidio colposo plurimo non è configurabile come reato unico, ma come concorso formale di più reati, unificati soltanto quoad poenam; il termine di prescrizione va pertanto computato con riferimento a ciascun evento di morte o di lesioni, dal momento in cui ciascuno si è verificato. In presenza di causa estintiva del reato, il giudice può pronunciare assoluzione ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. solo quando l’evidenza dell’innocenza emerga dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così da appartenere al concetto di constatazione e non a quello di apprezzamento. Quando sia stata pronunciata condanna al risarcimento e l’azione civile sia ancora pendente, l’art. 578 cod. proc. pen. impone di esaminare nel merito il fondamento dell’azione civile anche dopo l’estinzione del reato per prescrizione.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo, riformando la sentenza del Tribunale di Termini Imerese in relazione a un coimputato, ha confermato la condanna del ricorrente, capo cantoniere, per il reato di cui all’art. 589, commi 1 e 3, cod. pen., per avere cagionato la morte di due persone e lesioni a una terza in un sinistro stradale avvenuto in una strada provinciale.

All’imputato si contesta la violazione dell’art. 4, comma 11, lett. e), del Regolamento speciale per il personale cantoniere della Provincia, per avere omesso la ricognizione dei manufatti stradali e la segnalazione delle avarie, in particolare della inadeguatezza delle barriere di contenimento e della segnaletica. Il ricorrente censura la sentenza per violazione dell’art. 40 cod. pen., sostenendo la rilevanza causale della condotta omissiva e l’ininfluenza della mancata segnalazione di un fatto già noto ai vertici tecnici, e per violazione dell’art. 133 cod. pen. in ordine al trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva preliminarmente l’intervenuta estinzione dei reati per prescrizione. Poiché il reato di omicidio colposo plurimo non è unico ma concorso formale, il termine prescrizionale va computato per ciascun evento; essendo i delitti commessi il 17 ottobre 2016, il termine massimo è di sette anni e sei mesi in virtù del combinato disposto degli artt. 157, 160, comma 3, e 161, comma 2, cod. pen., tenuto conto della sospensione disposta all’udienza del 20 giugno 2023. Il termine si è compiuto in data successiva alla pronuncia di appello.

La Corte esclude che emerga un quadro di evidente innocenza ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite n. 35490 del 28/05/2009: l’assoluzione è possibile solo quando gli elementi escludenti emergono in modo non contestabile, riconducibile a constatazione e non ad apprezzamento. Ne deriva l’annullamento agli effetti penali.

La presenza della parte civile impone poi, ex art. 578 cod. proc. pen., l’esame nel merito del motivo relativo alla responsabilità civile. La Corte ritiene il motivo infondato: le doglianze non considerano gli obblighi informativi gravanti sul capo cantoniere indipendentemente dall’esistenza di altri garanti. Le condizioni del tratto stradale presentavano rischi in diretta correlazione causale con l’evento: la scarpata, il muretto di contenimento di 24 centimetri in violazione del D.M. n. 223/1992, l’assenza di barriere adeguate e di segnaletica efficace.

La Corte sottolinea che i giudici di merito hanno fondato l’assoluzione degli organi apicali proprio sull’omessa segnalazione del capo cantoniere, primo anello della catena che avrebbe dovuto attivare la predisposizione di segnaletica e barriere. Il motivo, prospettando l’inerzia degli apicali, pretende una diversa valutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità.

Quanto alla causalità, la Corte richiama il principio per cui, quando l’obbligo di impedire l’evento grava su più soggetti che devono intervenire in tempi diversi, il nesso causale non viene meno per il mancato intervento di un altro garante, potendosi configurare un concorso di cause ex art. 41, comma 1, cod. pen. (Sez. IV n. 17887 del 02/02/2022; Sez. IV n. 43078 del 28/04/2005). La causalità della omissione colposa può affermarsi anche in base all’omissione di meri poteri sollecitatori dell’agire altrui. Il secondo motivo è superato dalla prescrizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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