Viola la reformatio in peius l’appello che estingue reati concorrenti senza ridurre (Cass. pen. Sez. I n. 34315 del 21.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Viola il divieto di reformatio in peius la decisione del giudice d’appello che, in presenza di impugnazione del solo imputato avverso una sentenza di condanna pronunciata per più reati concorrenti, pur dichiarando l’estinzione per prescrizione di taluni di essi, non diminuisce l’entità della pena originariamente inflitta. Il divieto di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. impone non solo di non applicare una pena più grave per specie o quantità, ma postula, in forza del comma 4 della medesima disposizione, che la pena complessivamente irrogata sia corrispondentemente diminuita quando sia accolto l’appello dell’imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti. È irrilevante, a tal fine, che la pena pecuniaria sia stata ridotta, ove la pena detentiva risulti aumentata.

Il Fatto

La Corte d’appello di Catania, riformando la sentenza del Tribunale, ha dichiarato non doversi procedere per i reati contravvenzionali perché estinti per prescrizione e ha rideterminato la pena per la residua ipotesi delittuosa in anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 4.000,00 di multa.

Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione sull’aggravamento. Il Sostituto procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio limitato al trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda l’operatività del divieto di reformatio in peius quando il giudice d’appello, investito dell’impugnazione del solo imputato, dichiari l’estinzione per prescrizione di alcuni reati concorrenti e ridetermini la pena per quelli residui.

La Corte richiama il tenore dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui, quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, né revocare benefici, salva la facoltà di dare al fatto una definizione giuridica più grave.

Tale divieto risponde all’esigenza di evitare che l’imputato subisca conseguenze peggiorative per aver esercitato il diritto all’impugnazione, con vanificazione dell’effettività del doppio grado di giurisdizione.

Nel caso concreto, i giudici di appello hanno applicato, per la sola ipotesi delittuosa residua, una pena detentiva maggiore di quella inflitta in primo grado. È irrilevante che la pena pecuniaria sia stata diminuita, poiché il comma 4 dell’art. 597 cod. proc. pen. postula che la pena complessivamente irrogata sia corrispondentemente diminuita in caso di accoglimento dell’appello relativo a circostanze o reati concorrenti.

La Corte ribadisce il principio già espresso da Sez. 3, n. 38084 del 23/06/2009, Riggio, Rv. 244961, ove la Corte d’appello, nel dichiarare estinti per prescrizione due dei cinque reati, aveva confermato nel resto la decisione di primo grado senza diminuire la pena. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Catania.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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