Giudizio di conto: irregolarità e ammanco per mancata prova dei riversamenti (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 235 del 30.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, l’agente della riscossione che sottoscrive il conto giudiziale ne assume per intero la paternità e la responsabilità, anche in assenza di un atto formale di nomina. L’accertamento dell’ammanco può fondarsi sul raffronto tra il totale delle riscossioni risultanti dalla sommatoria delle ricevute rilasciate agli assistiti e l’importo delle riscossioni rendicontate. In mancanza di prova dei versamenti in tesoreria, l’unico parametro di riferimento resta la dichiarazione contenuta nel conto, sicché l’onere di dimostrare la regolarità dei riversamenti grava sull’agente. Le allegazioni generiche o non documentate circa l’imputabilità della differenza a pignoramenti non assolvono all’onere probatorio. Il conto è dichiarato irregolare e l’ammanco è addebitato all’agente, con obbligo di restituzione e interessi dalla pubblicazione della sentenza.

Il Fatto

Un agente della riscossione dei ticket sanitari di un’azienda sanitaria provinciale rende il conto giudiziale per l’esercizio finanziario 2017. La relazione di irregolarità del magistrato istruttore contesta due profili: quanto al riscosso, la mancata rendicontazione di una somma; quanto al riversamento, l’impossibilità di individuare e verificare i versamenti effettivamente eseguiti dall’agente, con possibile ammanco pari all’intero valore del conto.

L’agente si costituisce e deduce che la irregolarità sarebbe frutto di un mero errore tecnico contabile, per un’esigua somma, offrendo la restituzione senza assunzione di responsabilità. Il Collegio dispone una prima relazione integrativa; successivamente, con ordinanza, acquisisce dall’amministrazione le quietanze di riversamento o analoga documentazione. L’amministrazione dichiara l’impossibilità di fornirle, perché le somme erano consegnate al delegato separatamente e senza documentazione, con successivo versamento cumulativo in tesoreria. Segue la relazione conclusiva del magistrato istruttore, che conferma l’irregolarità.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla verifica formale del conto, che risulta redatto sul modello prescritto, firmato dall’agente e munito dei visti di regolarità. Quanto alla nomina dell’agente contabile, pur in assenza di un atto formale, il Collegio ritiene che il conto vada imputato per intero al suo sottoscrittore, che sottoscrivendolo lo ha fatto proprio, assumendo la responsabilità delle relative movimentazioni. La mancanza di passaggi di consegne formali non consente di limitare tale responsabilità.

Sul merito, la Corte osserva che dagli atti risultano riscossioni e versamenti rendicontati per una certa somma, mentre dalla sommatoria delle ricevute rilasciate agli assistiti risulta un importo superiore. La differenza dà luogo all’ammanco contestato, quale omissione nella rendicontazione riconducibile alla gestione dell’agente.

Il Collegio rileva che non vi è prova documentale dei versamenti in tesoreria. Preso atto della nota con cui l’amministrazione ha dichiarato l’impossibilità di individuare i versamenti singoli, la Corte afferma che, in assenza di prova dei riversamenti, l’unico parametro è la dichiarazione dell’agente contenuta nel conto. Pertanto l’ammanco risulta corrispondente a essa.

Quanto alla difesa, che ha allegato una relazione e un prospetto sui pignoramenti dell’ufficiale giudiziario, la Corte ne rileva l’inutilità: la documentazione nulla dice sull’ammanco contestato e nulla spiega sul lato versamenti. La Corte considera, inoltre, che il medesimo prospetto è stato depositato in giudizi paralleli per esercizi diversi e che l’imputazione della differenza a pignoramenti è affermazione generica e inconducente sul piano probatorio.

Conclusivamente, il conto giudiziale è dichiarato irregolare. L’ammanco è addebitato all’agente, con obbligo di restituzione in favore dell’amministrazione, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino all’effettivo soddisfo. Le spese seguono la soccombenza, come da nota segretariale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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