Rinuncia al ricorso accettata e giudizio estinto senza condanna alle spese (Cass. civ. Sez. III n. 21255 del 30.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, sottoscritta personalmente dalla parte e accettata dalla controricorrente con dichiarazione contestuale anch’essa sottoscritta personalmente, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., senza necessità di esame dei motivi di impugnazione. Alla declaratoria di estinzione consegue che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, a norma dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.. La natura della pronuncia, di estinzione e non di rigetto, inammissibilità o improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, con conseguente esclusione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto opposizione all’esecuzione avverso il precetto intimatogli dalla controparte per il pagamento di una somma. Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inesistente il diritto della parte intimante a procedere in executivis e aveva liquidato in favore dell’opponente le spese di lite.
La Corte di Appello di Roma, accogliendo l’appello della parte intimante, aveva rideterminato in misura inferiore le spese spettanti per il primo grado e aveva condannato l’opponente alla refusione delle spese del giudizio di appello. Avverso tale decisione il soccombente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, cui la controricorrente ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Prima della pubblica udienza il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto personalmente. La controricorrente ha accettato la rinuncia con dichiarazione contestuale, anch’essa sottoscritta personalmente. Il Collegio ha quindi esaminato la conformità della fattispecie alla disciplina positiva.
La Corte ha ricondotto la vicenda all’art. 390 cod. proc. civ., che regola gli effetti della rinuncia agli atti del giudizio di cassazione. La rinuncia, accettata dalla controparte, preclude ogni esame nel merito dei motivi e impone la declaratoria di estinzione del giudizio, restando assorbita ogni altra questione.
Quanto al profilo delle spese, il Collegio ha richiamato l’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ., che nella fattispecie esclude la pronuncia sulle spese. La regola opera in ragione della modalità di definizione del giudizio, che non presuppone una valutazione di fondatezza dell’impugnazione.
La Corte ha poi affrontato il tema del contributo unificato. Ha osservato che il tenore della pronuncia è di estinzione e non di rigetto, inammissibilità o improponibilità. Da ciò deriva l’inapplicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, con esclusione dell’obbligo di versare l’ulteriore importo pari a quello dovuto per l’impugnazione.
A sostegno di tale lettura il Collegio ha richiamato i propri precedenti, tra cui Cass. n. 9167 del 2024, Cass. n. 36572 del 2023 e Cass. n. 23912 del 2017. Il giudizio è stato pertanto dichiarato estinto, senza statuizione sulle spese e senza il raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.