Revocazione per errore di fatto: percezione degli atti interni e non decisività (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11798 del 05.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto che legittima la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., consiste in un’erronea percezione dei fatti di causa che rivesta i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità, dell’essenzialità e della decisività, e che riguardi esclusivamente gli atti interni al giudizio di legittimità. Non integra il vizio revocatorio la deduzione di un’errata considerazione o interpretazione dell’oggetto del ricorso, che si risolve in un errore di giudizio. L’omesso esame specifico di una memoria difensiva non configura errore di fatto quando la questione in essa prospettata sia stata implicitamente respinta e, comunque, risulti manifestamente infondata, difettando il requisito della decisività.

Il Fatto

I ricorrenti, eredi di alcuni pensionati, chiedono la revocazione della sentenza di questa Corte n. 16878/2024. Con quella pronuncia la Corte, accogliendo il ricorso dell’INPS, aveva cassato con rinvio la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 27/2016, affermando che l’Istituto è responsabile della perequazione nei limiti della propria quota di trattamento obbligatorio, mentre unico legittimato in ordine all’adeguamento per clausola oro è il Fondo pensione, titolare del trattamento complementare.

Ad avviso dei ricorrenti, il Collegio non avrebbe esaminato la memoria depositata in vista dell’udienza pubblica, nella quale si eccepiva l’esistenza di un giudicato esterno: il Tribunale di Catania, con sentenza n. 3678/2021 passata in giudicato, aveva condannato l’INPS al pagamento delle somme dovute, coprendo così anche il presupposto logico della legittimazione passiva dell’Istituto. Il ricorso è proposto nei confronti dell’INPS, che resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione dei limiti dell’errore revocatorio riferito alle sentenze di legittimità, richiamando le Sezioni Unite n. 20013/2024, n. 3312/2024 e n. 7170/2024. L’errore rilevante deve consistere in una svista percettiva immediatamente percepibile, non può concernere l’attività interpretativa e valutativa, deve emergere dal solo raffronto tra sentenza e atti di causa e deve riguardare gli atti interni al giudizio di cassazione, potendo incidere unicamente sulla pronuncia della Corte.

Da tali premesse deriva l’esclusione del vizio ogni volta che la pronuncia sul motivo di ricorso sia effettivamente intervenuta, ancorché con motivazione che non abbia preso in esame specificamente alcune argomentazioni. In tal caso è dedotto un errore di giudizio, non un errore di fatto. La Corte verifica allora se la memoria contenesse davvero un atto interno al giudizio di legittimità idoneo a fondare il rimedio.

Dalla parte in fatto della sentenza impugnata risulta che la Corte aveva dato atto del deposito della memoria e, pronunciando sul merito, aveva implicitamente respinto la preliminare eccezione di inammissibilità fondata sul pregresso giudicato. Le ragioni in diritto del rigetto non erano esplicitate, ma la conclusione è giuridicamente corretta, trattandosi di eccezione manifestamente infondata.

La Corte argomenta che, in caso di contemporanea pendenza dei giudizi sull’an debeatur e sul quantum debeatur, il giudicato eventualmente formatosi sulla sentenza relativa al quantum è meramente apparente, perché condizionato alla soluzione della questione logicamente pregiudiziale sull’an. Richiama sul punto Cass. n. 4442/2017, Sezioni Unite n. 14060/2004 e Cass. n. 34896/2024: la caducazione della sentenza sull’an determina l’automatica caducazione di quella sul quantum, con esclusione del conflitto di giudicati.

Il Collegio osserva inoltre che il Tribunale di Catania, nella sentenza n. 3678/2021, si era limitato a invocare l’autorità della pronuncia della Corte d’appello sull’an, senza affatto valutare la questione. L’ipotetico errore revocatorio non è dunque decisivo, in ragione della manifesta infondatezza dell’eccezione di giudicato esterno. Il ricorso è pertanto inammissibile, restando assorbite le questioni sull’integrità del contraddittorio e la posizione di alcuni ricorrenti privi di dimostrata qualità di eredi. Segue la condanna alle spese e il raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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