Improcedibile il ricorso se manca il deposito della relata di notifica (Cass. civ. Sez. I n. 32716 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione circa l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata attesta un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, fa sorgere in capo alla stessa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica. Il mancato deposito di tale copia impedisce di verificare la tempestività dell’impugnazione e il conseguente formarsi del giudicato e determina l’improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio, senza necessità di stimolare il contraddittorio, salvo che la copia sia prodotta dalla parte controricorrente, ovvero ricorra una delle ipotesi in cui la legge ricollega la decorrenza del termine per impugnare ad attività di comunicazione doverose della cancelleria, di cui resti traccia nel fascicolo d’ufficio, o la notificazione della sentenza si sia perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione.
Il Fatto
Una banca ha convenuto in giudizio una società cooperativa per accertare l’inadempimento della convenzione stipulata tra le parti nel dicembre 2005 e per ottenere il pagamento del 50% delle perdite sofferte in ragione del mancato rimborso, da parte di alcuni soci, dei finanziamenti erogati. La cooperativa aveva assunto l’impegno di rivalere la banca della metà delle eventuali perdite sui prestiti.
La convenuta ha contestato la validità della garanzia prestata per una delle società finanziate, chiedendone in via riconvenzionale la risoluzione per inadempimento e, in subordine, l’annullamento per errore o dolo, per essere la banca venuta meno agli obblighi di istruttoria, di informativa e di correttezza e buona fede. Il Tribunale ha accolto la domanda attorea e respinto le riconvenzionali; la Corte di appello ha invece accolto il gravame, pronunciando l’annullamento del negozio di garanzia. La banca ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi; la cooperativa ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte non esamina nel merito i sei motivi, perché assorbe ogni censura in una questione preliminare di rito, rilevabile anche d’ufficio: la verifica della procedibilità del ricorso. Il ricorso è stato notificato telematicamente nell’aprile 2021, a fronte di una sentenza pubblicata nel gennaio 2021 e della quale la ricorrente ha dichiarato la notificazione nel marzo 2021.
Tale dichiarazione, osserva la Corte, non è una mera enunciazione priva di effetti. Essa attesta un fatto processuale capace di far decorrere il termine breve di impugnazione e, come manifestazione di autoresponsabilità della parte, impegna quest’ultima a subirne le conseguenze. Ne deriva l’onere di depositare, nel termine dell’art. 369 c.p.c., copia della sentenza con relata di notifica, ovvero le copie cartacee dei messaggi di spedizione e ricezione in caso di notificazione a mezzo PEC.
La Corte esclude che l’omissione possa essere sanata mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione consentita dall’art. 372 c.p.c., richiamando sul punto Cass. Sez. U. n. 21349 del 2022. Nel caso concreto, la notificazione della sentenza non risulta presente in atti e la copia con relata non è stata depositata nel termine.
Il mancato deposito impedisce di verificare la tempestività dell’impugnazione e il conseguente formarsi del giudicato. Da qui l’improcedibilità del ricorso, rilevabile d’ufficio senza necessità di stimolare il contraddittorio, trattandosi di questione di rito relativa ai requisiti di procedibilità della domanda.
La Corte individua le sole ipotesi che sottraggono la fattispecie a tale esito: la produzione della copia da parte della controricorrente; le ipotesi in cui la legge ricollega la decorrenza del termine ad attività di comunicazione doverose della cancelleria, di cui resti traccia nel fascicolo d’ufficio; il perfezionamento della notificazione, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione. Richiama sul punto Cass. n. 27313 del 2024. Nessuna di esse ricorre. Il ricorso è dichiarato improcedibile, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.
Nota della Redazione
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