Riunione di procedimenti per unico ricorso iscritto a ruolo due volte (Cass. civ. Sez. III n. 3299 del 05.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione iscritto due volte a ruolo per effetto del deposito prematuro del controricorrente va riunito d’ufficio ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., poiché si tratta del medesimo ed unico ricorso, rispetto al quale il termine per il deposito previsto dall’art. 369, comma 1, cod. proc. civ. a carico del ricorrente non era ancora spirato. L’anticipazione del deposito da parte della parte resistente non incide sull’unicità dell’atto e non genera due procedimenti distinti. La riunione consegue alla connessione oggettiva e soggettiva dei giudizi e risponde a evidenti ragioni di economia processuale.

Il Fatto

La vicenda prende avvio da un pignoramento presso terzi promosso da una società creditrice nei confronti della propria debitrice dinanzi al Tribunale di Siracusa. Il terzo pignorato rese una prima dichiarazione parzialmente positiva, per poi revocarla, essendo frattanto sopravvenuto un sequestro preventivo delle somme nell’ambito di un procedimento penale. Il giudice dell’esecuzione, ritenendo non ancora intervenuta la confisca, applicò la regola dell’ordo temporalis e assegnò parte della somma alla società pignorante.

La società titolare del recupero crediti per conto dello Stato propose opposizione, rilevando che le somme erano già confluite nel Fondo Unico Giustizia. Il Tribunale rigettò l’opposizione. Proposto ricorso per cassazione, controricorsero la società creditrice; rimasero intimate le altre parti. La questione approda così in Cassazione, dove un profilo processuale assume rilievo assorbente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che il controricorrente ha depositato a ruolo il ricorso prima che spirasse il termine previsto dall’art. 369, comma 1, cod. proc. civ. a carico del ricorrente. Ne è derivata una doppia iscrizione dello stesso atto, con due numeri di ruolo distinti.

La Corte osserva che non si tratta di due ricorsi, ma del medesimo ed unico ricorso: la duplicazione è solo l’effetto dell’anticipazione del deposito. L’iscrizione a ruolo prematura non incide sull’identità dell’atto processuale.

Il Procuratore Generale ha chiesto la riunione del fascicolo più recente a quello più risalente, e la stessa controricorrente vi ha aderito. La Corte accoglie l’istanza.

La riunione viene disposta ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., sul presupposto della connessione oggettiva e soggettiva dei procedimenti, che fanno capo allo stesso ricorrente e al medesimo atto introduttivo. Il Collegio, riservato il deposito nei successivi sessanta giorni, dispone così la riunione del procedimento iscritto al n. 15233/2023 R.G. a quello più risalente, iscritto al n. 14171/2023 R.G.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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