Revocazione per errore di fatto sull’esonero dalle spese (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13850 del 23.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione della sentenza della Corte di cassazione, l’errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o accertato dagli atti, sempre che tale fatto non abbia costituito terreno di discussione tra le parti. L’errore revocatorio non può concernere l’attività interpretativa e valutativa, deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità, deve essere decisivo e può riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione. Non è pertanto viziata da errore revocatorio la pronuncia che abbia esaminato il motivo, ancorché interpretandolo in modo difforme dalla prospettazione della parte: in tal caso si verte in un errore di giudizio, denunciabile con l’impugnazione ordinaria. È viceversa errore percettivo decisivo quello che abbia indotto il collegio a ritenere non operanti le condizioni dell’esonero dalle spese processuali ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., in presenza di dichiarazione sostitutiva ritualmente prodotta.

Il Fatto

Il ricorrente chiede la revocazione dell’ordinanza con cui la Corte di cassazione aveva rigettato il suo ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma. Quest’ultima, riformando la pronuncia di primo grado, gli aveva riconosciuto il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidi, ma con decorrenza dal 1° novembre 2014, ossia dal primo giorno del mese successivo al compimento del 66esimo anno di età.

Il ricorrente aveva censurato l’applicazione del regime delle c.d. finestre mobili anche agli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento, sostenendo che in tal caso l’età pensionabile restasse fissata al compimento del 60esimo anno. L’ordinanza revocanda aveva respinto quel ricorso richiamando la giurisprudenza di legittimità sul punto. Il ricorrente propone quindi revocazione per due motivi, deducendo l’omessa lettura del motivo e l’errore sul regolamento delle spese.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla nozione consolidata di errore di fatto, ricostruita attraverso la più recente giurisprudenza di legittimità. L’errore revocatorio si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia portato ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo escluso dagli atti ovvero l’inesistenza di un fatto positivamente accertato. Esso deve emergere dal semplice raffronto tra la sentenza e gli atti, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche.

Con specifico riferimento alle pronunce di legittimità, il Collegio richiama le acquisizioni delle Sezioni Unite n. 20013/2024: l’errore deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione, incidere unicamente sulla pronuncia della Corte ed essere essenziale e decisivo, con un nesso causale tale per cui, in sua assenza, la decisione avrebbe avuto contenuto diverso. Resta esclusa ogni sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione delle risultanze processuali.

Su questa base il primo motivo è dichiarato inammissibile. La Corte osserva che l’ordinanza revocanda non ha pretermesso l’esame del motivo: il ricorrente si duole piuttosto che lo abbia male interpretato. Il vizio revocatorio è quindi escluso tutte le volte in cui la pronuncia sul motivo sia effettivamente intervenuta, ancorché con motivazione che non abbia specificamente esaminato alcune argomentazioni. In tal caso è dedotto un errore di giudizio e non una svista percettiva.

Il secondo motivo è invece dichiarato ammissibile e fondato. L’ordinanza impugnata, quanto al regolamento delle spese, si fonda su un presupposto di fatto erroneo: avere ritenuto non operanti le condizioni dell’esonero previste dall’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. Se la dichiarazione contenuta nell’originario ricorso non era sottoscritta dalla parte, la dichiarazione sostitutiva reddituale prodotta come allegato possedeva tutti i requisiti richiesti. La giurisprudenza di legittimità riconosce l’esonero anche quando la dichiarazione sottoscritta sia redatta su foglio separato, purché richiamata nel ricorso e ritualmente prodotta con esso.

Trattasi di un errore di percezione su una circostanza che emergeva con evidenza, decisivo rispetto al regolamento delle spese e relativo a un fatto non controverso. L’ordinanza è quindi revocata quanto alle statuizioni sulle spese e, in sede rescissoria, le spese processuali sono dichiarate non dovute. Le spese del giudizio di revocazione sono poste a carico dell’INPS, che ha resistito all’accoglimento del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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