Transito al CREA e trattamento di fine servizio unitario (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19891 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rapporto di lavoro del personale trasferito ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 454 del 1999 alle dipendenze del CRA, poi CREA, a seguito della soppressione del ruolo del personale degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria del Ministero delle Politiche agricole e forestali, è unico. La disciplina legislativa configura la continuità del rapporto e il mantenimento dell’anzianità di servizio. Ne consegue che anche il trattamento di fine servizio va liquidato unitariamente ai sensi dell’art. 13 della legge n. 70 del 1975, senza frazionare il periodo svolto presso il Ministero, per il quale liquidare l’indennità di buonuscita, da quello successivo alle dipendenze dell’ente, per il quale liquidare l’indennità di anzianità. Il riconoscimento della pregressa anzianità presso l’ente di destinazione vale, in mancanza di diversa disposizione, anche ai fini del calcolo dell’indennità di cui alla citata legge.
Il Fatto
Il lavoratore, già dipendente di un istituto di ricerca del Ministero delle Politiche agricole poi soppresso, era transitato nei ruoli del CRA, quindi del CREA, presso cui aveva prestato servizio fino al 2008. L’ente aveva emesso un’ordinanza ingiunzione per ottenere la restituzione di una somma corrisposta in eccedenza a titolo di indennità di anzianità, assumendo che il periodo precedente al transito dovesse essere liquidato secondo il diverso criterio dell’indennità di buonuscita.
Il lavoratore si era opposto. Il Tribunale di Roma aveva accolto l’opposizione e la Corte d’appello di Roma aveva rigettato l’appello dell’ente. Il CREA ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973 e la falsa applicazione dell’art. 13 della legge n. 70 del 1975 e dell’art. 2112 cod. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla qualificazione del rapporto instaurato a seguito del transito. Il personale trasferito ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 454 del 1999, in conseguenza della soppressione del ruolo ministeriale, è titolare di un rapporto unico: la legge ha configurato espressamente la continuità del rapporto di lavoro e il mantenimento dell’anzianità maturata e del profilo acquisito.
Da tale unicità discende la conseguenza sul piano del trattamento di fine servizio. Esso va liquidato in modo unitario ai sensi dell’art. 13 della legge n. 70 del 1975, senza la frazionamento tra periodo ministeriale e periodo presso l’ente. La pretesa dell’amministrazione di applicare il criterio degli artt. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973 alla prima frazione contraddice sia l’unicità del rapporto sia il riconoscimento della pregressa anzianità in capo all’ente di destinazione.
La Corte sottolinea che il riconoscimento dell’anzianità, in assenza di una diversa disposizione, opera necessariamente anche ai fini del calcolo dell’indennità di anzianità. Il richiamo contenuto nella sentenza impugnata alla disciplina della mobilità di cui all’art. 6 della legge n. 554 del 1988 è privo di decisività, avendo funzione meramente rafforzativa.
Il Collegio richiama i propri precedenti (tra gli altri, Cass. n. 9543 del 2024, Cass. n. 26935 del 2022, Cass. n. 11132 del 2023) e rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ.; quanto al contributo unificato, il CREA è ente pubblico diverso dall’amministrazione dello Stato e non è ammesso alla prenotazione a debito, con conseguente sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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