La sproporzione del licenziamento disciplinare dà luogo alla tutela indennitaria forte ex art. 18, comma 5, l. n. 300/1970, non alla reintegra (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14459 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento disciplinare, la denuncia di violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto e comporta, in sede di legittimità, l’interpretazione diretta delle clausole negoziali secondo i canoni codicistici, senza necessità di specifica indicazione delle norme violate e dei principi in esse contenuti. Anche quando la condotta accertata corrisponda a una fattispecie tipizzata dal contratto collettivo come ipotesi di giusta causa, la valutazione della legittimità del licenziamento va effettuata in concreto, con accertamento demandato al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per illogicità o errori di diritto. L’illegittimità del licenziamento per sproporzione tra fatto e sanzione espulsiva non consente la tutela reintegratoria e ricade nelle “altre ipotesi” di cui all’art. 18, comma 5, Statuto dei Lavoratori, con applicazione della tutela indennitaria onnicomprensiva da dodici a ventiquattro mensilità.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano ha accolto parzialmente l’appello del lavoratore avverso la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato legittimo il licenziamento per giusta causa intimato dalla società a seguito di un diverbio con un cliente, conclusosi con un passaggio alle vie di fatto durante il turno di lavoro del dipendente. Il giudice di secondo grado ha dichiarato illegittimo il licenziamento per difetto di proporzionalità e, ritenuto venuto meno il vincolo fiduciario, ha risolto il rapporto e condannato la società al pagamento di un’indennità risarcitoria di diciotto mensilità. La società ha proposto ricorso per cassazione, mentre il lavoratore ha resistito con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, escludendo la sussistenza di errori di diritto nella valutazione della proporzionalità del licenziamento. In particolare, ha precisato che l’art. 226 del CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata, pur tipizzando il “diverbio litigioso seguito da vie di fatto” come ipotesi di giusta causa, non ha carattere vincolante e non esime il giudice dall’accertamento in concreto della lesione dell’elemento fiduciario. La valutazione della Corte territoriale, che ha ritenuto sproporzionata la sanzione espulsiva considerando la provocazione subita, l’assenza di precedenti disciplinari e la limitata turbativa all’attività aziendale, è stata giudicata congrua e non sindacabile in sede di legittimità, in quanto mirante a una rivalutazione del fatto preclusa in cassazione.
Con riferimento alla tutela applicabile, la Corte ha chiarito che, a seguito della novella del 2012, l’illegittimità del licenziamento per sproporzione della sanzione disciplinare non rientra nelle ipotesi di cui all’art. 18, comma 4, Statuto dei Lavoratori, che prevedono la reintegrazione, ma in quelle del comma 5, che comportano la risoluzione del rapporto e un’indennità onnicomprensiva tra dodici e ventiquattro mensilità. La reintegra è consentita solo quando il fatto materiale contestato sia insussistente, ovvero quando i contratti collettivi prevedano una sanzione conservativa per la condotta accertata. Nel caso di specie, essendo stato accertato in concreto il fatto addebitato e non essendo prevista una sanzione conservativa, è stata correttamente esclusa la tutela reintegratoria.
La Corte ha inoltre dichiarato inammissibili le ulteriori censure del lavoratore, ravvisando la mancanza dei presupposti per la configurazione di una motivazione apparente, atteso che la sentenza impugnata ha esposto in modo logico e completo le ragioni del proprio convincimento, sia in ordine alla valutazione della condotta sia in ordine alla scelta del regime sanzionatorio applicabile.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.