Revocazione per errore di fatto: no al travisamento degli atti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21195 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione per errore di fatto, l’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. configura un errore di percezione o mera svista materiale che induca il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo, risultante in modo incontestabile dagli atti e dai documenti di causa. Non integra errore revocatorio il travisamento di dati giuridico-fattuali acquisiti attraverso la mediazione delle parti e l’interpretazione del contenuto espositivo degli atti di giudizio, trattandosi di attività valutativa insuscettibile di revocazione, quand’anche risulti errata. La questione sollevata per la prima volta nella memoria conclusiva non può essere esaminata, avendo la memoria la sola funzione di illustrare e chiarire le ragioni già esposte negli atti introduttivi.

Il Fatto

Il lavoratore propone revocazione avverso una precedente ordinanza della Corte di cassazione, che aveva cassato la sentenza della corte d’appello con cui era stato annullato il licenziamento disciplinare e disposta la reintegrazione nel posto di lavoro.

A fondamento del ricorso il lavoratore deduce che la pronuncia impugnata avrebbe trascurato l’assenza dell’attestato di ruolo dell’avvocato che rappresentava la banca datrice di lavoro, il che escluderebbe la riconducibilità del difensore ai soggetti investiti del potere rappresentativo dell’istituto. Resiste la banca con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione dell’errore dedotto, ricondotto all’ipotesi dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., inteso come errore di percezione o svista materiale che induca il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo, risultante in modo incontestabile dagli atti di causa.

Il Collegio elenca i requisiti della fattispecie: l’errore deve consistere in una errata percezione, oggettivamente e immediatamente rilevabile; deve essere decisivo, nel senso che senza di esso la decisione sarebbe stata diversa; non deve cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; deve presentare caratteri di evidenza e obiettività, senza richiedere argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche; non deve consistere in un vizio di sussunzione del fatto né in un errore nella scelta del criterio di valutazione. Sul punto richiama Cass. civ. n. 13915 del 2005, n. 2425 del 2006 e Sezioni Unite n. 9882 del 2001.

Nel caso concreto, il fatto dedotto non costituisce un fatto trascurato, poiché la Corte aveva valutato la legittimazione dell’avvocato, rappresentante validamente l’istituto sotto ogni profilo. La difesa aveva in origine eccepito il difetto di procura sotto il solo profilo del difetto di potere sostanziale in capo al deliberante in materia di rapporti di lavoro, dichiarando di voler tenere in disparte la tematica della pretesa mancanza dell’attestato di ruolo, sollevata poi solo nella memoria conclusiva.

La pronuncia impugnata ha escluso che potesse trovare ingresso ogni altra questione agitata nella memoria, la cui funzione è solo quella di illustrare e chiarire le ragioni già espresse negli atti introduttivi, non di proporre nuove contestazioni. L’errore revocatorio quindi non sussiste, non potendo coinvolgere l’attività di interpretazione e valutazione del contenuto delle domande ed eccezioni, come confermato dal richiamo a Cassazione n. 14108 del 2016.

Ne deriva l’inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese di lite e raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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