La tardiva denuncia UNIEMENS è irregolarità ostativa al DURC, anche se i contributi sono stati pagati (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21738 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) costituisce atto di certazione in materia previdenziale e condizione necessaria ma non sufficiente per la fruizione degli sgravi contributivi. L’inoltro corretto e completo delle comunicazioni relative ai dati retributivi e contributivi di ciascun dipendente è presupposto indefettibile del controllo demandato all’istituto previdenziale. L’incompletezza o la tardività della denuncia mensile integra un’irregolarità ostativa al rilascio del DURC, anche in presenza dell’integrale pagamento dei contributi, poiché, in mancanza di denunce corrette e tempestive, l’ente previdenziale non è posto in condizione di controllare la riferibilità e l’esattezza dei versamenti effettuati. La regolarità contributiva, quale requisito per il godimento degli sgravi, non è integrata dal solo pagamento materiale dei contributi, occorrendo anche il corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dichiarativi.
Il Fatto
La società controricorrente aveva richiesto la declaratoria d’illegittimità delle note di rettifica relative a determinati periodi contributivi, nonché il riconoscimento del diritto agli sgravi contributivi di cui all’art. 8, comma 9, legge n. 407/1990 e il rilascio del DURC positivo. Il tribunale aveva dichiarato in parte la cessazione della materia del contendere e accolto per il resto la domanda della società.
La Corte d’appello di Bari confermava la sentenza di primo grado, ritenendo che la trasmissione dei modelli DM/10 o UNIEMENS non costituisse un adempimento formale ma il parametro di verifica della regolarità contributiva. Secondo i giudici del merito, il DURC negativo consegue all’irregolarità dei pagamenti e non alle irregolarità della condotta procedimentale del datore di lavoro, che aveva inviato tardivamente i modelli. Avverso tale sentenza l’INPS ricorre per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ritiene fondato il ricorso dell’istituto previdenziale, che deduceva la violazione dell’art. 1, commi 1175 e 1176, legge n. 296/2006. Il DURC, quale documento che certifica la regolarità contributiva, è indispensabile per accedere a qualsivoglia sgravio o beneficio contributivo, ma il suo mero possesso non dimostra ex se la regolarità contributiva, trattandosi di condizione necessaria ma non sufficiente, essendo altresì richiesta l’assenza di violazioni nelle predette materie.
La Corte richiama il proprio orientamento costante, ribadito dalle pronunce Cass. n. 9057/2026, Cass. n. 2678/2026 e Cass. n. 16198/2026, secondo cui la regolarità contributiva è concetto più ampio rispetto al regolare adempimento del pagamento della contribuzione. L’inoltro corretto e completo delle comunicazioni relative ai dati retributivi costituisce presupposto indefettibile del controllo demandato all’istituto. Di conseguenza, l’incompletezza o la tardività denuncia mensile integra un’irregolarità ostativa al rilascio del DURC, anche in presenza dell’integrale pagamento dei contributi.
Nel caso di specie, la società aveva omesso di attivarsi tempestivamente per regolarizzare la propria posizione, inviando le denunce richieste oltre il termine di quindici giorni previsto dall’invito a regolarizzare. Il mancato inoltro dei modelli UNIEMENS, lungi dall’essere una semplice irregolarità formale, è una irregolarità sostanziale, poiché impedisce con celerità ed efficacia il controllo della regolarità contributiva da parte dell’ente preposto.
La Corte precisa che l’omessa o tardiva regolarizzazione entro il termine assegnato preclude senza dubbio la fruizione dei benefici, senza che rilevi una sanatoria successivamente intervenuta. Poiché la Corte del merito aveva correlato la regolarità contributiva al solo versamento del dovuto, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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