Giudizio tributario di pieno merito e obbligo di quantificare i costi (Cass. civ. Sez. V n. 16906 del 24.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio tributario, qualificato come giurisdizione di pieno merito secondo diritto, il giudice non può limitarsi ad accertare genericamente la debenza dell’imposta demandandone la quantificazione a una successiva fase o a una parte del giudizio. Ove ritenga invalido, in tutto o in parte, l’atto impositivo per motivi sostanziali, il giudice deve determinare nel merito la pretesa, entro i limiti posti dalle domande di parte. È esclusa la pronuncia di condanna indeterminata, in forza dell’art. 35, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992, letto alla luce degli artt. 111 Cost., 6 CEDU e 47 CDFUE. Da ciò consegue il divieto di ricorrere alla equità sostitutiva. La violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. sussiste quando il giudice ometta di pronunciare sulla domanda subordinata che chieda la quantificazione dei costi.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava a una società un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA, relativo all’anno di imposta 2013, per un importo di euro 778.528,00 oltre sanzioni e interessi. L’atto muoveva da un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza e determinava un reddito di impresa di euro 2.395.400,00 e operazioni attive per euro 20.400,00, con IVA esigibile accertata.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente, riconoscendo la necessità di riconoscere una quota ragionevole di costi, determinabile anche in via presuntiva, in presenza di accertamento induttivo. La CTR del Lazio rigettava l’appello dell’Ufficio. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con due motivi; la contribuente restava intimata.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’Agenzia deduceva la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che la CTR avesse travisato l’avviso, qualificandolo come induttivo puro quando esso si fondava su dati analitici constatati dai verificatori.

Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato. Il ricorso non riproduce l’intera motivazione dell’avviso, limitandosi a riportarne una sola pagina, dalla quale non emerge l’analiticità dei dati asserita. Inoltre la stessa pagina richiama, quale base giuridica dell’accertamento, gli artt. 39, comma 2, 41 e 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973, confermando la qualifica di accertamento induttivo puro.

La Corte osserva che, per il tramite di tale censura, l’Agenzia tenta di ottenere una nuova e più favorevole valutazione di merito sulla qualificazione del metodo accertativo, già determinata con concorde valutazione di CTP e CTR.

Con il secondo motivo l’Agenzia denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulla domanda subordinata con cui si chiedeva alla CTR di quantificare i costi. Il motivo è fondato. L’Agenzia aveva concluso in principalità per la legittimità dell’avviso e, in via meramente subordinata, per la quantificazione dei costi relativi alle imposte dirette.

La Corte richiama il monolitico insegnamento secondo cui il processo tributario è annoverabile tra quelli di impugnazione-merito (Sez. 5, n. 34723 del 25/11/2022), con conseguente divieto di pronuncia secondo equità (Sez. 5, n. 10875 del 05/04/2022). Era dunque compito della CTR, ritenuta la legittimità dell’accertamento induttivo puro, determinare i costi applicando la giurisprudenza costituzionale correttamente citata in sentenza. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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