Revocazione per errore di fatto sulla prova delle notifiche (Corte dei Conti Sez. III App. n. 180 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione per errore di fatto, ex art. 202, comma 1, lett. f), c.g.c., è configurabile quando il giudice, per mera svista sulla percezione materiale degli atti, abbia supposto inesistente un fatto positivamente accertato, quale la presenza in atti delle cartoline di ricevimento della raccomandata. Il vizio non coinvolge l’attività interpretativa e valutativa delle risultanze processuali, che integrerebbe un inammissibile errore di giudizio. La svista è decisiva se dalla presupposta mancanza della prova notificatoria il giudice ha fatto derivare la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Corte dei conti per la Lombardia conveniva in giudizio il presidente di un gruppo consiliare regionale e un consigliere, chiedendo il risarcimento del danno di euro 1.800,00 per il rimborso di una spesa di ristorazione ritenuta non inerente alle finalità del gruppo. Nei confronti del consigliere il giudizio era definito in via abbreviata; la Sezione territoriale, con la sentenza n. 234 del 2021, condannava il presidente del gruppo al pagamento di euro 525,00, ascrivendogli la metà del danno residuo e riconoscendo un contributo concausale imputabile all’Ufficio di Presidenza, non evocato in giudizio.
Avverso tale pronuncia proponeva appello la Procura regionale. La Sezione Terza Centrale di Appello, con la sentenza n. 267 del 2024, dichiarava inammissibile il gravame per asserita mancanza della prova del perfezionamento della notifica del decreto di fissazione dell’udienza. La Procura generale ha quindi esperito il rimedio della revocazione, deducendo che in atti risultavano depositati i documenti comprovanti le notifiche.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla funzione dell’istituto. La revocazione non è un riesame generalizzato della controversia, ma un rimedio per anomalie tassative: per configurare l’errore di fatto occorre che il vizio derivi da una errata percezione materiale degli atti, sia accertabile con immediatezza, attenga a un punto non controverso e sia decisivo ai fini del decisum.
Il Collegio distingue così l’errore di fatto dall’errore di giudizio. Non sono censurabili l’apprezzamento delle risultanze istruttorie, l’anomalia del procedimento logico o l’interpretazione del materiale probatorio; diversamente la revocazione si trasformerebbe in un inammissibile ulteriore grado di giudizio.
Sul piano applicativo, il ricorso è dichiarato ammissibile: la Procura deduce una mera svista materiale sulla presenza in atti delle cartoline di ricevimento, comprovanti il perfezionamento della notifica ai sensi della legge n. 890 del 1982. Il giudice della revocanda aveva considerato inesistente un fatto positivamente accertato, e da tale presupposto errato aveva fatto derivare la dichiarazione di inammissibilità. In fase rescindente la sentenza n. 267 del 2024 è quindi annullata.
In fase rescissoria la Corte applica il principio della ragione più liquida, che consente di decidere sulla questione di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata, in coerenza con il principio di sinteticità codificato nel codice di giustizia contabile. I motivi di appello della Procura territoriale sono così esaminati nel merito.
Il Collegio esclude il contributo concausale del terzo non evocato in giudizio: i componenti dell’Ufficio di Presidenza non sono titolari di poteri di controllo deliberativo sulle spese già effettuate dai gruppi e non possono essere chiamati a rispondere per il solo atto di sintesi. È invece confermato il titolo soggettivo: la condotta non è dolosa, ma gravemente colposa, per l’inescusabile superficialità nel consentire il rimborso di una spesa non adeguatamente documentata. La responsabilità non è solidale con il consigliere, e il danno, già in parte risarcito, è equitativamente ridotto a euro 900,00.
Nota della Redazione
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