Revocazione per errore di fatto esclusa se il punto è controverso (Cass. civ. Sez. V n. 10358 del 17.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., è ammissibile solo quando il ricorrente deduca un errore di fatto riconducibile all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., consistente in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo, risultato invece in modo incontestabile accertato o escluso in base agli atti e ai documenti di causa. L’errore revocatorio non è configurabile quando cade su un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, né quando investe la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico. La deduzione di un vizio argomentativo, nella specie l’acritica condivisione delle difese avversarie e delle conclusioni della Procura generale, integra una censura di carattere valutativo, estranea all’errore di percezione, con conseguente inammissibilità del motivo.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto la revocazione di una precedente sentenza della Corte di cassazione che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa dall’agente della riscossione per la garanzia di crediti Irap. La contribuente aveva dedotto l’omesso esame dell’istanza di rateazione e la mancata risposta della concessionaria, sostenendo che la comunicazione fosse stata adottata in pendenza di una procedura di dilazione.

La CTP prima e la CTR poi avevano respinto le impugnazioni. La Corte di cassazione, con la sentenza oggi impugnata, aveva rigettato il ricorso, escludendo l’omesso esame e ritenendo inammissibile la doglianza per difetto di autosufficienza. La contribuente ha proposto ricorso per revocazione articolato in due motivi, cui l’agente della riscossione ha replicato con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende preliminarmente l’istanza di trattazione in pubblica udienza, rilevando che la questione non presenta punti del decidere di rilievo nomofilattico. Passa poi all’esame dei due motivi di impugnazione, entrambi fondati sull’art. 395, n. 4, cod. proc. civ..

Con il primo motivo la ricorrente lamenta l’omessa considerazione della mancanza di prova circa l’emissione di un provvedimento di accoglimento o diniego dell’istanza di rateazione, dolendosi che la sentenza impugnata abbia condiviso acriticamente le difese della controricorrente e le conclusioni del Procuratore generale. Il motivo è inammissibile: la questione è stata oggetto di discussione tra le parti in ogni grado di giudizio ed è stata espressamente esaminata dal giudice di legittimità.

La Corte ricostruisce i presupposti dell’errore revocatorio, richiamando il proprio orientamento. L’errore di fatto rilevante deve consistere in una svista materiale che induca il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo, accertato o escluso in modo incontestabile dagli atti. Deve essere decisivo, nel senso che tra l’erronea supposizione e la decisione resa deve sussistere un necessario nesso di causalità. Non deve cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata e deve presentare i caratteri dell’evidenza e dell’obiettività. Ne consegue che non è configurabile l’errore revocatorio quando si denuncino vizi che investano la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico.

Nel caso concreto, il passo della sentenza censurata individua il nucleo della decisione nell’assenza di una procedura di rateazione in corso, considerando implicitamente irrilevante l’istanza perché non ancora evasa e quindi inidonea a far considerare pendente la dilazione. La Corte conclude che la questione ha costituito oggetto di un punto controverso, sul quale il giudice si è pronunciato, con conseguente inammissibilità del motivo.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza nella parte relativa al difetto di autosufficienza, richiamando l’atto di appello e contestando il mancato esame di rilievi contenuti nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. Anche tale motivo è inammissibile: il tema era già stato oggetto di pronuncia, e la ricorrente non ha chiarito se e in quale parte la doglianza fosse stata proposta nell’atto introduttivo. Segue il rigetto del ricorso, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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