Revocazione per errore di fatto esclusa su punto controverso (Cass. civ. Sez. V n. 7363 del 19.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto che legittima la revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4), cod. proc. civ. consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista sensoriale che abbia indotto a supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l’inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti di causa. L’errore è rilevante solo se il fatto non ha costituito punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato e non attiene a un’errata valutazione delle risultanze processuali. Non integra il vizio la erronea supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un regolamento comunale, quando tale circostanza sia stata dialetticamente contestata tra le parti nel corso dell’intero giudizio: in tal caso si è al cospetto di una valutazione non scevra dall’applicazione in diritto, e il fatto non emerge con immediatezza e obiettività, senza necessità di indagini ermeneutiche. Parimenti resta fuori dalla revocazione l’error in procedendo, quale il cattivo uso della scienza privata del giudice. L’errore deve inoltre essere essenziale e decisivo.

Il Fatto

Il Comune di Napoli ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva rigettato il suo appello in controversia concernente l’impugnazione di avvisi di accertamento per il parziale versamento del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari per l’anno 2015, per un importo complessivo di euro 72.057,00. La società contribuente aveva resistito.

La Suprema Corte, con sentenza n. 19017/2023, aveva respinto il primo motivo e accolto il secondo, affermando il principio secondo cui la sostituzione dell’imposta comunale sulla pubblicità con il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari postula l’imprescindibile emanazione di un apposito regolamento comunale, non supplito dal piano generale degli impianti pubblicitari. La società, subentrata alla originaria contribuente, ha quindi proposto ricorso per revocazione avverso tale sentenza, deducendo errori di fatto con quattro motivi in fase rescindente e tre in fase rescissoria. Il Comune ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi rescindenti fanno leva sulla medesima questione: un giudicato amministrativo avrebbe affermato che il Comune, con regolamento approvato con D.C.C. n. 419/1999, aveva introdotto il canone dal 1° gennaio 2002, sostituendo l’imposta sulla pubblicità. Le parti, però, continuano a sostenere posizioni contrapposte tanto sull’esistenza o inesistenza del regolamento, quanto sulle relative conseguenze in ordine al tributo applicabile ratione temporis.

La Corte richiama la nozione di errore di fatto scolpita dall’art. 395, n. 4), cod. proc. civ. e dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2236 del 26.01.2022): il vizio presuppone un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, una risultante dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali; deve consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale; deve risultare con immediatezza e obiettività, senza particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; deve essere essenziale e decisivo (Cass. n. 16439/2021).

Nel caso esaminato l’esistenza o inesistenza del regolamento, lungi dall’emergere quale circostanza lampante, è stata contestata tra le parti per l’intero giudizio. Proprio perché si tratta di un punto controverso, essa non può essere considerata oggetto di una svista o di un errore di percezione, ma costituisce l’esito di una valutazione che non è scevra dall’applicazione in diritto e dall’individuazione della portata del giudicato amministrativo. Le censure sono pertanto inammissibili.

Il quarto motivo rescindente censura il preteso errore di fatto per non avere la Corte avuto conoscenza della D.C.C. n. 80/1998. Il motivo difetta anzitutto di autosufficienza. Nel merito, si tratta di documento soggetto a pubblicità legale, conoscibile dalle parti; quand’anche la Corte avesse errato nell’utilizzarlo, si sarebbe comunque al di fuori della revocazione, trattandosi di errore processuale o, al più, di cattivo uso della scienza privata del giudice ai sensi degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., come tale non suscettibile di revocazione.

La Corte osserva infine che, una volta adottato il principio di diritto, questo deve essere adeguato alla fattispecie dal giudice di rinvio sotto il profilo dell’esistenza dei fatti cui si riferisce, senza che su tale accertamento materiale esplichi effetto vincolante. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità, liquidate in euro 7.500,00 per compensi, oltre accessori, e con attestazione dei presupposti per il pagamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Assorbiti gli ulteriori motivi rescissori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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