Revocazione per errore di fatto: questione già valutata è inammissibile (Corte dei Conti Sez. III App. n. 10 del 03.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per revocazione fondato sull’errore di fatto di cui all’art. 202, comma 1, lett. f, c.g.c. è inammissibile quando la circostanza dedotta non consiste in una svista materiale o in un errore di percezione, ma investe una questione già oggetto di valutazione e decisione nei gradi precedenti. L’errore revocatorio presuppone il contrasto tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, una desumibile dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali, e deve risultare con immediatezza, senza indagini ermeneutiche. Esso non è configurabile quando il fatto ha costituito punto controverso su cui il giudice si è pronunciato, aderendo alla prospettazione di una delle parti: in tal caso l’eventuale vizio attiene al giudizio, non alla percezione del fatto, e resta estraneo al rimedio revocatorio.

Il Fatto

La vicenda origina dal ristoro di un danno derivante da irregolarità contabili riscontrate nella gestione del fondo economale di un Dipartimento universitario, per il periodo compreso tra il novembre 2007 e il settembre 2012. Erano stati citati in giudizio, tra gli altri, il segretario amministrativo del Dipartimento e i direttori che si erano succeduti nel tempo.

Con la sentenza di primo grado la Sezione giurisdizionale regionale aveva accolto in parte la domanda, ancorando il dies a quo della prescrizione al momento delle intimazioni di pagamento e non alla data del rinvio a giudizio indicata dalla Procura erariale. La pronuncia di appello aveva confermato tale impostazione, valorizzando la data di piena emersione del danno. La ricorrente ha proposto revocazione avverso la sentenza di appello, sostenendo che la conoscibilità del danno risaliva già al 2012, quando l’Ateneo l’aveva trasferita ad altra struttura proprio per prevenire disfunzioni connesse ad anomalie contabili.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente qualificato il mezzo: l’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione consiste in un contrasto tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, una risultante dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali. Deve trattarsi di un errore di percezione o di una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto positivamente escluso o accertato, senza che il fatto stesso abbia costituito punto controverso.

La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’errore deve risultare con immediatezza e obiettività, senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive, e deve essere essenziale e decisivo. Nello stesso senso la giurisprudenza contabile e amministrativa ha chiarito che l’errore revocatorio è configurabile solo se attiene alla materiale percezione del fatto, mentre non coinvolge la successiva attività di ragionamento e di apprezzamento.

Applicando tali principi, la Corte ha ritenuto che la censura della ricorrente non integri un errore di fatto. La questione della decorrenza della prescrizione era stata oggetto di valutazione e decisione nella sentenza impugnata: la circostanza addotta era stata tenuta in considerazione e valutata, con esito difforme rispetto alla prospettazione della ricorrente. Non è quindi riscontrabile una mancata percezione di un fatto rilevante, ma una diversa valutazione dello stesso, che resta estranea al rimedio revocatorio.

La Corte ha poi precisato che, se il fatto ha costituito punto controverso su cui il giudice si è pronunciato aderendo alla prospettazione di una parte, la revocazione non è ammessa. Nel caso di specie il motivo afferisce alla valutazione di una circostanza già esaminata e decisa nei due gradi di giudizio: il ricorso tenta così di ottenere, con il mezzo revocatorio, un ulteriore grado di merito. Su queste basi la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, la contumacia dei resistenti e ha posto le spese del giudizio a carico della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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