Consegnatario di beni mobili con debito di vigilanza non è tenuto al (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 128 del 24.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali che sia titolare di un mero debito di vigilanza, e non di un debito di custodia, non assume la qualità di agente contabile e non è tenuto alla resa del conto giudiziale. L’obbligo di rendicontazione alla Corte dei conti presuppone una gestione tipicamente di magazzino, con consistenze iniziali e rimanenze finali, movimenti di carico e scarico e connesso obbligo restitutorio. I beni giacenti presso i singoli uffici e costituenti le scorte operative necessarie all’ordinario funzionamento degli stessi restano esclusi dal giudizio di conto, fermi restando gli obblighi di rendicontazione amministrativa.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda un agente che, in qualità di consegnataria di beni mobili di un ente locale, aveva trasmesso all’amministrazione e fatto depositare presso la Sezione giurisdizionale il conto dell’esercizio finanziario di riferimento.
Il magistrato istruttore, rilevata l’insussistenza dei presupposti per una proposta di regolarità e discarico, ha deferito il conto al Collegio. Ha evidenziato il deposito oltre i termini previsti dall’art. 139 del D.lgs. n. 174/2016, la mancanza della relazione dell’organo di controllo interno e, soprattutto, la natura dei beni elencati: attrezzature, sistemi informatici e arredamenti in uso presso un settore dell’ente, e non merci custodite in un deposito.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica investe la qualificazione del rapporto tra l’ente locale e il soggetto incaricato della consegna dei beni. L’art. 93 del T.U.E.L. impone la resa del conto al tesoriere e a ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni dell’ente. La Corte precisa però che la formula va letta nel quadro della giurisprudenza contabile, secondo cui soltanto i consegnatari con debito di custodia sono tenuti al conto giudiziale.
Il Collegio richiama l’art. 32 del R.D. n. 827/1924, che esclude dal rendiconto coloro i quali hanno in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza, e l’art. 12 del d.P.R. n. 254/2002, che ribadisce come i consegnatari con debito di vigilanza non siano tenuti alla resa del conto, dovuto invece, ai sensi degli artt. 11 e 23 del medesimo decreto, dai consegnatari con debito di custodia.
La distinzione è ricostruita con precisione. Il debito di custodia comporta la gestione di un deposito o magazzino alimentato da produzione o acquisizione in stock, destinato a ricostituire le scorte operative. Il debito di vigilanza connota invece la posizione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e per la gestione delle scorte destinate all’uso immediato dell’ufficio.
La Corte enuncia il criterio di discrimine quantitativo: se la giacenza presso l’ufficio eccede, per qualità o quantità, la ragionevole necessità di assicurarne il funzionamento, essa è finalizzata al continuativo rifornimento e integra una vera gestione contabile, con debito di custodia e obbligo di rendiconto. Applicando il criterio al caso concreto, i beni elencati risultano in uso all’ufficio per le ordinarie funzioni istituzionali e non custoditi in un deposito per la successiva distribuzione.
Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non dimostra la gestione di magazzino conforme al modello di cui al d.P.R. n. 194/1996. Il Collegio conclude dunque per l’insussistenza dei presupposti normativi della resa del conto e dichiara improcedibile il giudizio di conto, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.g.c., trattandosi di giudizio limitato a questioni preliminari.
Nota della Redazione
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