Rivalutazione pensioni, il “raffreddamento” non lede i principi costituzionali (Corte dei Conti Sez. I App. n. 162 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sistema di c.d. “raffreddamento” della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici più elevati, introdotto dall’art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, non integra una misura di natura tributaria, né determina una lesione dei principi di cui agli articoli 3, 36, 38 e 53 della Costituzione.
Il principio di adeguatezza enunciato dall’art. 38, secondo comma, Cost. non impone l’adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici, essendo la perequazione uno strumento di natura tecnica che non annulla la discrezionalità del legislatore nella determinazione del quantum di tutela, purché la scelta superi uno scrutinio di non irragionevolezza, parametrato sulla considerazione differenziata dei trattamenti in base al loro importo.
Il Fatto
Alcuni ex dipendenti pubblici del comparto difesa e sicurezza, beneficiari di pensioni superiori a quattro volte il trattamento minimo Inps, impugnavano la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Puglia che aveva respinto la loro domanda di integrale rivalutazione del trattamento pensionistico, chiedendone la riforma previa disapplicazione della disciplina sul “raffreddamento” della perequazione. Con l’atto di appello, i ricorrenti sollevavano questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022 per violazione degli articoli 2, 3, 36, 38 e 53 della Costituzione, eccependo la natura tributaria della misura, produttiva di un effetto “trascinamento” tale da ridurre permanentemente la base di calcolo per le future rivalutazioni.
Il giudizio veniva sospeso in attesa della pronuncia della Corte costituzionale, sollecitata da altra sezione territoriale. Sopravvenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 167/2025, che dichiarava non fondate le analoghe questioni, gli appellanti depositavano istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, contestualmente insistendo per la compensazione delle spese del doppio grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio preliminarmente dichiara ammissibile l’appello, vertendo le doglianze su asseriti errori di diritto, così rientrando nei limiti posti dall’art. 170 c.g.c. Nel merito, richiamata la disciplina del comma 309, che per l’anno 2023 modula la percentuale di rivalutazione in misura decrescente per fasce di importo (dall’85% fino al 32% per i trattamenti superiori a dieci volte il minimo), la Corte disattende le censure degli appellanti conformandosi alla pronuncia della Consulta.
Secondo la ricostruzione accolta, la misura non incide sul quantum della pensione già percepita, che viene comunque incrementato, sia pure in percentuale ridotta, risolvendosi in un mero raffreddamento della dinamica perequativa attuato con indici graduali e proporzionati. La Corte costituzionale ha escluso la natura tributaria della disposizione, non ricorrendo i requisiti della definitiva decurtazione patrimoniale del soggetto passivo né la destinazione delle risorse a pubbliche spese, trattandosi di misura di risparmio di spesa.
Quanto al merito delle censure, il Collegio rammenta che la perequazione automatica è strumento tecnico volto a garantire l’adeguatezza dei trattamenti a fronte dell’inflazione, senza che sussista un imperativo costituzionale di adeguamento annuale di tutte le pensioni. La garanzia dell’art. 38, secondo comma, Cost. non implica un rigido parallelismo con la garanzia retributiva dell’art. 36, primo comma, Cost., residuando al legislatore un margine di discrezionalità sindacabile solo sotto il profilo della non irragionevolezza, alla luce delle risorse disponibili e della maggiore capacità di resistenza all’erosione inflattiva delle pensioni elevate.
Infondato è altresì il terzo motivo di gravame avverso la condanna alle spese del primo grado, conseguenza del principio di soccombenza di cui all’art. 31, comma 1, c.g.c. Il Collegio, infine, rigetta l’istanza di cessazione della materia del contendere: la sopravvenuta pronuncia di infondatezza non fa venir meno l’interesse dell’Istituto previdenziale a una pronuncia di merito che definisca la controversia. L’appello è pertanto rigettato, con compensazione delle spese del grado stante la sopravvenienza della sentenza costituzionale successiva al deposito del gravame.
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Nota della Redazione
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