Docente a tempo pieno, consulenze occasionali escluse dal danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 28 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il docente universitario a tempo pieno può svolgere liberamente attività di consulenza ove la prestazione sia resa senza vincolo di subordinazione e in mancanza di un’organizzazione di mezzi e di persone preordinata al suo svolgimento, secondo la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 9, comma 2-ter, legge n. 74/2023. La titolarità di una partita IVA non implica di per sé che l’attività assuma carattere di abitualità e sistematicità, così da contrastare con il dovere di esclusività. Il danno erariale conseguente alla violazione dell’obbligo di esclusività non può essere desunto sic et simpliciter dallo svolgimento di incarichi esterni, ma deve formare oggetto di specifica allegazione e prova da parte della Procura contabile.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio un docente universitario a tempo pieno, contestandogli di aver svolto attività professionale e di aver rivestito la carica di amministratore e la qualità di socio in una società, senza preventiva comunicazione né autorizzazione dell’ateneo di appartenenza. La pretesa risarcitoria, pari a 295.686,43 euro, si articolava in tre capitoli: i dividendi percepiti tra il 2009 e il 2013, i compensi per tredici incarichi professionali svolti tra il 2012 e il 2021, e la maggior retribuzione insita nel regime a tempo pieno rispetto a quello a tempo definito.
Il convenuto ha eccepito la prescrizione del credito anteriore al 24 gennaio 2018, negando qualsiasi occultamento doloso, e nel merito ha sostenuto la natura meramente consulenziale degli incarichi, la mancanza di prova sull’organizzazione di mezzi e sull’ausilio di terzi, nonché l’insussistenza del danno da distrazione di energie lavorative.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto ricostruito il quadro normativo di riferimento. Per il docente a tempo pieno l’art. 6, comma 9, legge n. 240/2010 dichiara incompatibile l’esercizio del commercio e dell’industria e l’attività libero-professionale, mentre il primo periodo del comma 10 consente di svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di collaborazione scientifica e di consulenza. Il comma 2-ter dell’art. 9 legge n. 74/2023 ha dettato una norma di interpretazione autentica con valenza retroattiva, che per le attività di consulenza richiede l’assenza di vincolo di subordinazione e la mancanza di un’organizzazione di mezzi e di persone.
Quanto al primo capitolo, relativo ai dividendi, la Corte ha osservato che la titolarità di quote societarie, tanto più in una società di capitali, non è preclusa al pubblico dipendente. La violazione del divieto di assumere cariche in società a fine di lucro, sancito dall’art. 60 d.P.R. n. 3/1957, non consente di commisurare ai dividendi il danno da essa derivante. Manca inoltre qualsiasi elemento sull’attività imprenditoriale svolta negli esercizi in cui il convenuto fu amministratore, con conseguente difetto di nesso di causalità.
Riguardo al secondo capitolo, i requisiti negativi posti dalla norma interpretativa non risultano dimostrati né desumibili in via presuntiva: negativa non sunt probanda. Il modesto numero degli incarichi annuali, il loro controvalore non rilevante e calante nel tempo confortano la tesi dell’occasionalità delle consulenze. La titolarità della partita IVA non implica abitualità e sistematicità, in linea con la Terza sezione giurisdizionale centrale d’appello, sentenza n. 215/2022.
Anche il terzo capo è stato rigettato. Il danno da distrazione di energie e alterazione del sinallagma contrattuale deve essere oggetto di specifica allegazione e prova, come richiesto dalla Seconda sezione giurisdizionale centrale d’appello, sentenza n. 138/2020; la Procura si è limitata a postularlo apoditticamente, senza provare le energie sottratte alla docenza né una declaratoria di decadenza dal regime a tempo pieno. La domanda è stata quindi integralmente rigettata, con compensazione integrale delle spese di lite.
Nota della Redazione
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