Soggettività passiva del bookmaker estero e incertezza normativa sulle sanzioni (Cass. civ. Sez. 5 n. 9873 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, la soggettività passiva del bookmaker estero che operi in Italia mediante un centro di trasmissione dati, anche in assenza di concessione, è compatibile con la libera prestazione dei servizi di cui all’art. 56 TFUE, non integrando alcuna discriminazione rispetto agli operatori nazionali. La mancata traduzione dell’avviso di accertamento nella lingua del contribuente non ne determina la nullità, gravando sul destinatario l’onere di provare l’impossibilità di comprenderne il contenuto. L’obiettiva condizione di incertezza normativa, ex art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472/1997, circa la riferibilità dell’imposta al bookmaker estero privo di concessione per le annualità antecedenti al 2011, esclude l’applicabilità delle sanzioni.

Il Fatto

La società contribuente, bookmaker con sede all’estero, impugnava un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria le aveva contestato, quale coobbligata in solido con il gestore di un centro trasmissione dati, l’evasione dell’imposta unica sulla raccolta delle scommesse per l’anno d’imposta 2009. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e la Commissione tributaria regionale confermava la decisione, reputando legittima la pretesa impositiva e applicabili le sanzioni.

Avverso la sentenza d’appello la società proponeva ricorso per cassazione, affidato a nove motivi, lamentando, tra l’altro, la violazione del diritto unionale, la nullità dell’atto per mancata traduzione, l’insussistenza del presupposto soggettivo e territoriale dell’imposta e l’illegittimità delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta preliminarmente l’istanza di trattazione in pubblica udienza, disattendendola in quanto la questione, già esaminata dalla Corte costituzionale e dalla Corte di giustizia, non presenta profili di novità o rilievo nomofilattico. Nel merito, i motivi concernenti la soggettività passiva e la compatibilità comunitaria della normativa vengono rigettati sulla scorta dei consolidati principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale e unionale.

Richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018, la Corte rammenta che la declaratoria di illegittimità dell’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e dell’art. 1, comma 66, lettera b), della legge n. 220 del 2010 è limitata alle annualità precedenti al 2011, essendo solo per tali periodi impossibile per le ricevitorie traslare il carico tributario sui bookmaker. Per l’annualità 2009, invece, la responsabilità del bookmaker estero resta ferma, sicché l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti è legittimo.

Quanto al presupposto territoriale, la Corte precisa che il fatto imponibile è costituito dall’attività di organizzazione e raccolta delle scommesse svolta in Italia, a nulla rilevando il luogo di conclusione del contratto. In ordine alla dedotta violazione dell’art. 401 della direttiva 2006/112/CE, la Corte esclude che l’imposta unica abbia natura di imposta sul volume d’affari, trattandosi di tributo speciale cumulabile con l’IVA.

La Corte accoglie invece il motivo concernente le sanzioni. Sul punto, valorizza il percorso argomentativo della sentenza n. 27 del 2018, che ha riconosciuto come il tenore letterale dell’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 si prestasse a una duplice opzione interpretativa in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero privo di concessione. Tale incertezza, dissipata solo dalla disposizione interpretativa del 2010, integra l’esimente dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472/1997 per i periodi d’imposta antecedenti.

La Corte cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara non dovute le sanzioni, compensando integralmente le spese dell’intero giudizio in ragione dell’intervento risolutivo della Corte costituzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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