Revocazione per errore di fatto inammissibile se investe la valutazione del giudice (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 56 del 04.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione per errore di fatto ex art. 202, comma 1, lett. f), c.g.c., il rimedio è ammissibile solo quando la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa dagli atti, oppure sull’inesistenza di un fatto positivamente stabilito, e sempre che il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato. L’errore di fatto deve consistere in un errore di percezione dei fatti di causa, risultare con immediatezza e obiettività, senza indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive, ed essere essenziale e decisivo, con nesso causale logico-giuridico tra percezione erronea e decisione. Il mancato esame di un motivo di appello integra l’errore revocatorio solo ove sia frutto di una mera svista, ovverosia dell’omessa percezione della sua proposizione, e non quando il motivo sia stato percepito e deciso ovvero implicitamente rigettato. La prospettazione, sotto le forme dell’errore di fatto, di censure che attengono alla valutazione compiuta dal giudice dei fatti controversi è inammissibile in sede revocatoria.

Il Fatto

Il ricorrente, già condannato in primo grado al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno erariale in favore di un Comune, aveva proposto appello avverso quella decisione. La Sezione d’appello aveva rigettato il gravame e confermato la condanna. Il danno derivava dal pagamento di oneri rimasti a carico dell’ente locale per la progettazione e gli studi geologici relativi a un’opera pubblica, in conseguenza della revoca del finanziamento ministeriale disposta con decreto, non essendo stata attestata al Ministero la destinazione della somma.

Avverso la sentenza d’appello il ricorrente ha proposto ricorso per revocazione, deducendo tre motivi di errore di fatto: l’erronea individuazione della condotta causale e della conoscibilità delle richieste ministeriali; l’omessa pronuncia su un motivo di appello concernente la limitazione dell’importo; l’asserita insussistenza di elementi per l’esercizio del potere riduttivo. La Procura generale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile o infondato.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dall’art. 202, comma 1, lett. f), c.g.c., la cui formula è mutuata dall’art. 395 n. 4 c.p.c., richiamando i criteri ermeneutici della giurisprudenza. L’errore di fatto deve consistere in un errore di percezione che abbia indotto il giudice a supporre esistente un fatto incontestabilmente escluso, o inesistente un fatto incontestabilmente accertato, sempre che il fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso già deciso. Deve risultare con immediatezza, senza indagini ermeneutiche, ed essere essenziale e decisivo.

Quanto al mancato esame di un motivo, la Corte richiama Sezioni Unite n. 6334 del 2018: l’omissione integra l’errore revocatorio solo se frutto di mera svista, ovverosia di omessa percezione della proposizione; non basta la carenza di ogni accenno, occorrendo l’erroneo convincimento della sua inesistenza, altrimenti potendosi parlare di omessa pronuncia o di rigetto implicito.

Su questa base il ricorso è dichiarato inammissibile. Tutti i motivi investono fatti che costituirono punto controverso oggetto di pronuncia, risolvendosi nella prospettazione di altrettanti errores in iudicando: si tenta di sottoporre al giudice della revocazione una nuova valutazione dei fatti, inammissibile in quella sede. Il primo motivo, in particolare, contesta l’efficacia causale delle condotte, laddove il giudice d’appello ha ritenuto il nesso concausale con la condotta omissiva e ha affrontato la questione come punto controverso.

Il secondo motivo, relativo all’omessa pronuncia sulla limitazione dell’importo, è palesemente inammissibile: il motivo d’appello risulta percepito e deciso, sicché non ricorre quella svista che sola consente il rimedio. Il terzo motivo è fuori fuoco, avendo il giudice d’appello ritenuto l’insussistenza di ulteriori motivi rispetto a quelli già valutati. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in favore dello Stato in euro 160,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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