Procura alle liti ADER da avvocato del libero foro senza delibera motivata (Cass. civ. Sez. V n. 18406 del 05.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità il patrocinio dell’Agente della Riscossione da parte di avvocati del libero foro costituisce ipotesi residuale, ammessa solo in presenza di una specifica e motivata deliberazione dell’ente, adottata in coerenza con gli atti organizzativi generali e sottoposta all’organo di vigilanza ai sensi dell’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933. In difetto di tale delibera la procura alle liti è nulla e la costituzione in giudizio è inammissibile, con rilievo che il giudice può operare d’ufficio. Il nuovo assetto normativo configura un rapporto di regola a eccezione tra la difesa pubblica dell’Avvocatura dello Stato e il patrocinio affidato a professionisti esterni.

Il Fatto

La società contribuente ha impugnato due comunicazioni di iscrizione ipotecaria e le cartelle di pagamento presupposte, deducendo l’omessa notificazione degli atti impositivi e la conseguente prescrizione dei crediti. La commissione tributaria provinciale ha respinto il ricorso; la commissione tributaria regionale ha parzialmente accolto l’appello, riconoscendo per cinque cartelle l’intervenuta prescrizione decennale, per altre dodici la prescrizione quinquennale e per altre nove l’inesistenza della notifica eseguita a mezzo PEC con formato non consentito.

L’Agente della Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi, tutti volti a contestare le statuizioni del giudice di appello. La società contribuente, intimata, non si è costituita.

La Motivazione della Corte

La Corte non esamina i motivi di merito, perché rileva d’ufficio una questione pregiudiziale di carattere processuale: il ricorso è stato proposto da un avvocato del libero foro per conto dell’Agente della Riscossione.

Il Collegio richiama la disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio dell’ente. L’Agente della Riscossione, ove si costituisca formalmente, deve avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato a pena di nullità del mandato difensivo, salvo che alleghi le fonti del potere di rappresentanza e assistenza dell’avvocato esterno. Tali fonti devono essere individuate congiuntamente: in un atto organizzativo generale, contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso a professionisti del libero foro, e in un’apposita delibera che indichi le ragioni concrete che giustificano questo ricorso alternativo ai sensi dell’art. 43 r.d. n. 1611/1933.

La Corte si allinea al principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 30008 del 19 novembre 2019, secondo cui l’ente si avvale dell’Avvocatura dello Stato nei casi riservati dalla Convenzione, oppure di avvocati del libero foro, senza formalità né delibera, nel rispetto degli artt. 4 e 17 d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri degli atti generali adottati ai sensi dell’art. 1, comma 5, d.l. n. 193 del 2016, in tutti gli altri casi e in quelli in cui l’Avvocatura erariale non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Il nuovo assetto normativo ha quindi prescritto un rapporto di regola a eccezione tra difesa pubblica e difesa esterna.

Ne deriva che l’avvalimento di avvocati del libero foro è ipotesi residuale, subordinata alla preventiva adozione di una specifica e motivata deliberazione dell’ente. La sua mancanza determina la nullità del mandato alle liti: in tal caso il giudice, anche d’ufficio, rileva la nullità della procura e l’inammissibilità della costituzione.

Nel caso concreto agli atti risulta la sola procura speciale, priva del supporto deliberativo richiesto. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in assenza di costituzione dell’intimato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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