Revocazione, errore di fatto decisivo e insindacabilità dell’apprezzamento (Cass. civ. Sez. I n. 25034 del 06.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. non soltanto deve essere la conseguenza di una falsa percezione delle cose, ma deve avere anche carattere decisivo, costituendo il motivo essenziale e determinante della pronuncia impugnata. Il giudizio sulla decisività dell’errore costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da congrua motivazione, non inficiata da vizi logici e da errori di diritto. L’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Il Fatto

Una società cessionaria di credito agiva in via monitoria davanti al Tribunale di Milano per ottenere dalla Regione Lazio il pagamento di una somma che assumeva derivare dal cd. “incentivo provenienza” di cui alla D.G.R. Lazio n. 1061/2007, cedutole da una casa di cura. Ottenuta l’ingiunzione, la Regione proponeva opposizione, chiedendo la chiamata in causa dell’A.S.L. territoriale quale soggetto passivamente legittimato. Il Tribunale accoglieva l’opposizione e revocava il decreto.

La società proponeva appello, che la Corte d’appello di Milano rigettava con la sentenza n. 2328/2022. Esperita la revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., la stessa Corte la respingeva con la sentenza n. 2880/2023, reputando non decisivo il prospetto riepilogativo allegato alla memoria istruttoria di primo grado. Contro quest’ultima pronuncia la società ricorre per cassazione.

La Motivazione della Corte

La ricorrente deduce la violazione dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., sostenendo che la Corte territoriale, pur riconosciuto l’error facti, avrebbe poi sostituito al giudizio richiesto dalla revocazione il proprio giudizio di diritto. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Il collegio rammenta che l’errore revocatorio deve essere non solo percettivo, ma anche decisivo, e che la relativa valutazione sfugge al sindacato di legittimità quando è congruamente motivata e immune da vizi logici e da errori di diritto, secondo il costante insegnamento richiamato (Cass. n. 25376 del 2006; Cass. n. 3935 del 2009; Cass. n. 1643 del 1984).

Su tale base la valutazione della Corte milanese è giudicata ineccepibile in diritto e congrua ed esaustiva in fatto, non affetta da alcuna anomalia motivazionale rilevante alla luce di Sezioni Unite n. 8053 del 2014. Il documento richiamato, osserva la Corte, non costituiva atto applicativo della D.G.R. n. 1061/2007, sicché, quand’anche valutato, non avrebbe potuto fondare il credito azionato.

Quanto alla dedotta omessa considerazione di una nota dell’agenzia sanitaria regionale, il collegio rileva che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 27415 del 2018; Cass. n. 30837 del 2025; Cass. n. 11892 del 2016). Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non dà luogo a vizio denunciabile, non essendo inquadrabile né nell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., né nel precedente n. 4.

Dichiarato inammissibile il ricorso, la ricorrente è condannata a rimborsare a ciascuna controricorrente le spese del giudizio di legittimità, con liquidazione in dispositivo, e si dà atto dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato ai sensi dell’art. 13, primo comma, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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