L’indicazione della fonte dell’esposizione debitoria è estranea alla causa petendi dell’azione revocatoria fallimentare (Cass. civ. Sez. 1 n. 21185 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria fallimentare promossa ai sensi dell’art. 66 legge fall., l’indicazione della fonte dell’esposizione debitoria del debitore è estranea alla causa petendi dell’azione, poiché l’art. 2901 cod. civ. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, essendo irrilevante la certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi. L’alienazione di immobili a prezzo irrisorio modifica il patrimonio del debitore sia qualitativamente sia quantitativamente, integrando l’eventus damni. Il giudizio di non congruità del corrispettivo e la consapevolezza del pregiudizio, desunta da alienazioni a favore di soggetti legati da rapporto di parentela con l’amministratore della società venditrice, costituiscono accertamento in fatto incensurabile in cassazione se congruamente motivato. Il ricorso per cassazione che deduca il travisamento della prova è inammissibile, residuando il rimedio della revocazione per errore di fatto.

Il Fatto

Il Fallimento di una società ha promosso azione revocatoria ex art. 66 legge fall. nei confronti di due acquirenti, per sentir dichiarare l’inefficacia di alcune compravendite immobiliari stipulate in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento. La curatela ha dedotto l’eventus damni in ragione della sproporzione del prezzo di cessione e la consapevolezza del pregiudizio nei convenuti, in forza dei rapporti di parentela con l’amministratore della società e della pendenza di una procedura esecutiva promossa da un istituto di credito.

Il Tribunale ha accolto le domande e la Corte d’Appello ha confermato la decisione, ritenendo sufficiente una nozione lata di credito e sussistenti sia la consapevolezza del pregiudizio, sia la variazione qualitativa e quantitativa del patrimonio della società. Gli acquirenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, relativo al dedotto giudicato esterno derivante da una sentenza del Tribunale che avrebbe accertato l’inesistenza del credito poi ammesso allo stato passivo. L’inammissibilità è stata affermata sotto plurimi profili: non è stata censurata la statuizione secondo cui è sufficiente una mera aspettativa di credito; il giudicato atteneva a una diversa quota di finanziamento relativa ad altri immobili; non è stata impugnata l’affermazione secondo cui il credito ammesso non rientrava tra quelli oggetto dell’opposizione all’esecuzione, con formazione del giudicato interno.

Quanto al secondo e terzo motivo, la Corte ha rilevato l’inammissibilità per la mancata trascrizione dell’atto introduttivo e per aspecificità, richiamando la giurisprudenza sulla valutazione caso per caso della nullità della citazione ex art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. In ogni caso, il motivo è stato ritenuto contrario alla giurisprudenza costante, secondo cui l’indicazione della fonte dell’esposizione debitoria è estranea alla causa petendi dell’azione, perché l’art. 2901 cod. civ. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, essendo irrilevante la certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi.

Il quarto motivo, relativo al preteso errore di percezione sull’individuazione dei crediti anteriori, è stato dichiarato inammissibile, in quanto il travisamento della prova trova rimedio nella revocazione per errore di fatto, salvo che l’errore risulti macroscopico, circostanza non specificamente dedotta. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, non essendo i ricorrenti legittimati a dolersi di vicende riguardanti un terzo omonimo estraneo al giudizio.

Il sesto e settimo motivo, infine, sono stati esaminati congiuntamente e ritenuti inammissibili, in quanto non deducevano una violazione delle regole di riparto dell’onere della prova ma miravano a rivisitare l’accertamento in fatto del giudice di merito. La Corte ha precisato che l’alienazione di immobili a prezzo irrisorio modifica il patrimonio sia qualitativamente sia quantitativamente e che il giudizio di non congruità del corrispettivo, non specificamente censurato, nonché la consapevolezza del pregiudizio desunta dal legame parentale con l’amministratore, costituiscono accertamenti incensurabili in sede di legittimità se congruamente motivati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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