Prelazione agraria esclusa per le società di capitali (Cass. civ. Sez. 3 n. 1676 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
I diritti di prelazione e riscatto agrari costituiscono ipotesi tassative, non suscettibili di interpretazione estensiva o analogica in quanto apportano speciali limitazioni al diritto di proprietà. Il diritto di prelazione agraria spetta al coltivatore diretto, agli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione previdenziale agricola dell’Inps e alle società agricole espressamente individuate dal legislatore: le società di persone con almeno la metà dei soci coltivatori diretti, le società cooperative agricole e le cooperative di imprenditori agricoli. Nessuna disposizione attribuisce il diritto di prelazione agraria alle società di capitali, la cui esclusione riflette la volontà del legislatore desumibile dal criterio ubi lex dixit voluit, ubi noluit tacuit.
Il Fatto
Una società agricola a responsabilità limitata, confinante con un terreno agricolo, aveva convenuto in giudizio i proprietari del fondo e l’acquirente per sentir accertare il proprio diritto di prelazione agraria, sostenendo che i proprietari si erano precedentemente accordati in modo informale per la vendita del terreno in suo favore. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello di Venezia aveva confermato la decisione, escludendo che la società attrice, in quanto società di capitali, potesse beneficiare della prelazione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La ricorrente censurava la sentenza impugnata per violazione dell’art. 7, comma 1, n. 2-bis, della legge n. 817/1971, dell’art. 1, comma 5-bis, del d.lgs. n. 99/2004 e dell’art. 1 della legge n. 154/2016, assumendo che l’estensione della prelazione agli imprenditori agricoli professionali includesse anche le società di capitali, qualificate tramite la figura dell’amministratore.
La Corte ha preliminarmente ribadito il tradizionale insegnamento per cui le ipotesi di prelazione-riscatto in materia agraria sono tassative e di stretta interpretazione, richiamando i propri precedenti: Sez. 3, Sentenza n. 5952 del 25/03/2016, Sez. 3, Sentenza n. 6572 del 14/03/2013 e Sez. 3, Sentenza n. 26286 del 31/10/2008.
Ricostruendo il quadro normativo, la Corte ha osservato che la prelazione agraria, originariamente riservata al solo coltivatore diretto, è stata estesa dal legislatore del 2016 agli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione previdenziale agricola dell’Inps, comprese le società agricole che la riforma del d.lgs. n. 99/2004 ha individuato tassativamente: società di persone con metà dei soci coltivatori diretti, società cooperative agricole e cooperative di imprenditori agricoli con specifici requisiti. Nessuna di queste categorie comprende le società di capitali come la ricorrente.
Il carattere eccezionale delle norme sulla prelazione impedisce che l’elenco possa essere integrato in via interpretativa. La scelta del legislatore di menzionare espressamente solo determinate società manifesta la volontà di escludere le società di capitali, secondo il criterio per cui laddove la legge ha voluto ha disposto e dove non ha voluto ha taciuto. Il Collegio ha pertanto concluso per la correttezza della decisione impugnata e il rigetto del ricorso.
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Nota della Redazione
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