Giudicato sul preavviso di fermo non si estende all’intimazione di pagamento (Cass. civ. Sez. V n. 23156 del 12.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sull’annullamento di un preavviso di fermo amministrativo, fondato sul solo difetto di prova della notifica degli atti presupposti, non si estende al successivo giudizio di impugnazione dell’avviso di intimazione di pagamento. I due giudizi hanno oggetto diverso: l’uno involge una misura cautelare del credito, l’altro l’esistenza stessa del rapporto d’imposta. La regolarità della sequenza procedimentale di riscossione, tutelata dall’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, non preclude la reiterazione degli atti di notificazione volti a sanare i vizi preesistenti, sicché l’omessa notifica dell’atto presupposto non si traduce in un accertamento definitivo sulla pretesa tributaria.

Il Fatto

Il contribuente impugna un avviso di intimazione notificato dall’agente della riscossione in relazione a tre presupposte cartelle di pagamento. Il giudice di primo grado accoglie l’impugnazione; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio riforma la decisione e accoglie l’appello dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Il giudice del gravame disattende l’eccezione di giudicato esterno. La pronuncia evocata, osserva, ha esaurito i suoi effetti nell’annullamento del preavviso di fermo per mancata prova della notifica degli atti presupposti, senza che l’accertamento abbia riguardato l’esistenza della pretesa impositiva. Il contribuente ricorre per cassazione con un solo motivo, deducendo l’efficacia estensiva del giudicato implicito formatosi sull’omessa notifica delle cartelle.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, che consente l’impugnazione unitamente all’atto consequenziale degli atti autonomamente impugnabili non notificati. Richiamando le Sezioni Unite n. 16412 del 2007 e n. 5791 del 2008, ricorda che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata dal rispetto di una sequenza ordinata di atti e notificazioni, funzionale all’esercizio del diritto di difesa. L’omessa notificazione dell’atto presupposto è vizio procedurale che determina la nullità dell’atto consequenziale, deducibile dal contribuente con l’impugnazione del solo atto consequenziale o con l’impugnazione cumulativa anche dell’atto presupposto.

Sul piano dell’efficacia ultrattiva del giudicato, la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 13916 del 2006: quando due giudizi tra le stesse parti attengono al medesimo rapporto giuridico e uno sia definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento su un punto fondamentale comune alle due cause, premessa logica indispensabile della statuizione, preclude il riesame dello stesso punto anche se il giudizio successivo ha finalità diverse. Il principio, però, presuppone l’identità del punto di fatto e di diritto accertato.

Nel caso concreto, il giudicato evocato non ha avuto ad oggetto il rapporto di imposta sotteso alle cartelle, né l’annullamento delle stesse. L’annullamento del preavviso di fermo si spiega in termini esclusivi con il difetto di prova della notifica degli atti presupposti, e la regolarità della sequenza procedimentale non impedisce la reiterazione di atti, in specie di notificazione, diretti a sanare i vizi preesistenti. Il preavviso di fermo è misura cautelare del credito; il giudizio di impugnazione dell’intimazione involge invece l’esistenza stessa del rapporto d’imposta, in tesi estinto per prescrizione.

I due giudizi espongono dunque oggetto diverso e distinto rapporto giuridico. Il motivo è rigettato. In difetto di attività difensiva delle parti intimate le spese non sono regolate; sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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