Cessione di ramo d’azienda illegittima: doppia retribuzione al lavoratore ceduto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20315 del 20.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso di cessione di ramo d’azienda dichiarata illegittima o inopponibile al lavoratore, il rapporto di lavoro è ricostituito de iure alle dipendenze del cedente. Le prestazioni lavorative offerte a quest’ultimo e da lui non ricevute senza giustificato motivo producono gli effetti della mora credendi e sono equiparate a quelle eseguite, generando l’obbligazione retributiva corrispettiva. Da tale obbligazione non può detrarsi quanto percepito dal lavoratore ceduto nell’ambito del diverso e autonomo rapporto instaurato di fatto con il cessionario ai sensi dell’art. 2126 c.c., atteso che l’aliunde perceptum attiene al risarcimento del danno e che il principio di corrispettività giustifica il diritto a due retribuzioni. Non trovano applicazione l’adempimento del terzo ex art. 1180 c.c. né il meccanismo dell’art. 29, co. 2, d.lgs. n. 276/2003, riferibili alla diversa fattispecie dell’appalto illecito.

Il Fatto

Una lavoratrice, già dipendente di una società, era stata ceduta con il ramo d’azienda a un’altra società. La cessione del ramo d’azienda era stata dichiarata illegittima con sentenza di primo grado, confermata in appello, con contestuale ordine di riammissione in servizio presso la cedente.

La lavoratrice otteneva quindi un decreto ingiuntivo nei confronti della cedente per le retribuzioni non corrisposte fino al 31.12.2020. La società proponeva opposizione, rigettata dal Tribunale. Anche la Corte d’Appello respingeva il gravame, riconoscendo ai crediti natura retributiva e decorrenza dalla messa in mora. La società ricorreva per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è stato definito con il procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149/2022. In via preliminare, la Corte ribadisce in funzione nomofilattica che il consigliere delegato autore della proposta può far parte del collegio e persino esserne relatore, senza incorrere nell’incompatibilità degli artt. 51, co. 1, n. 4, e 52 c.p.c., poiché la proposta non ha funzione decisoria.

Il primo motivo, sull’eccezione di giudicato, è dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza: la ricorrente non ha trascorso integralmente il ricorso originario, impedendo di individuare l’esatta causa petendi rispetto alla quale il giudicato si sarebbe formato. La Corte territoriale, del resto, aveva già rilevato che i fatti addotti erano successivi alla definizione di quel giudizio e non potevano essere vagliati dal primo giudice.

Nel merito, la Corte ricostruisce la duplicità dei rapporti: quello de iure, ricostituito dalla sentenza di illegittimità della cessione, e quello di fatto proseguito con il cessionario ex art. 2126 c.c. Le prestazioni offerte al cedente e da questi non ricevute senza giustificato motivo producono la mora credendi e generano obbligazione retributiva, senza detrazione di quanto percepito presso il cessionario, che non costituisce adempimento del terzo ma pagamento di un debito proprio.

La Corte richiama i propri precedenti (Cass. ord. n. 14712/2024, Cass. ord. n. 35982/2021, Cass. ord. n. 21158/2019) e distingue l’appalto illecito, cui resta confinata l’operatività di Cass. sez. un. n. 2990/2018 e dell’art. 27, co. 2, d.lgs. n. 276/2003. Il terzo motivo è inammissibile quanto al vizio di omesso esame, per la doppia conforme, e infondato nel resto.

Il ricorso è rigettato. La Corte condanna la ricorrente alle spese e, reputando l’istanza di decisione priva di ragioni giustificative, applica l’art. 96, co. 3 e 4, c.p.c., quale codificazione di un’ipotesi di abuso del processo, con condanna al pagamento di una somma in favore della controricorrente e della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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