Test di operatività e neutralità fiscale della trasformazione societaria (Cass. civ. Sez. V n. 16359 del 17.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel c.d. test di operatività di cui all’art. 30 della legge n. 724 del 1994 i valori dei beni e delle immobilizzazioni vanno assunti secondo l’art. 110, comma 1, del t.u.i.r., sicché rilevano i valori fiscalmente riconosciuti e non quelli civilistici. La trasformazione della società è operazione fiscalmente neutra ex art. 170 t.u.i.r.: i maggiori valori iscritti in bilancio sulla base della relazione di stima ex art. 2500-ter cod. civ. non sono fiscalmente riconosciuti. È quindi errato utilizzare il valore di bilancio corrispondente alla stima di trasformazione per determinare i ricavi minimi. La scelta dell’imprenditore di collocare l’immobile tra le rimanenze, così sottraendolo al computo, e di mantenerlo volontariamente inagibile costituisce comportamento di inerzia rilevante ai fini delle disposizioni antielusive.
Il Fatto
La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento con cui, per il periodo d’imposta 2010, l’Ufficio aveva rideterminato il reddito di impresa applicando il c.d. test di operatività. Il reddito dichiarato risultava inferiore a quello minimo determinato in funzione delle componenti patrimoniali, ex art. 30, comma 3, della legge n. 724 del 1994, non avendo la società presentato istanza di disapplicazione e avendo compilato in modo errato i righi da RF74 a RF83 della dichiarazione.
Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso; il giudice di appello confermava la pronuncia. L’Amministrazione finanziaria ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo verteva sulla possibilità di assumere, nel test, il valore civilistico delle immobilizzazioni materiali, non essendo stata effettuata alcuna rivalutazione fiscale. La Corte lo ha giudicato infondato. L’art. 30, comma 2, della legge n. 724 del 1994 rinvia, per la determinazione del valore dei beni, all’art. 110, comma 1, del t.u.i.r., che esclude dal costo dei beni rivalutati le plusvalenze iscritte, salvo che disposizioni di legge ne prevedano la rilevanza.
La sentenza impugnata aveva accertato che le differenze di valore riguardavano immobili stimati in sede di trasformazione da società di persone in società di capitali. La Corte ha ricostruito la disciplina civilistica degli artt. 2498-2500 cod. civ.: la trasformazione muta la natura giuridica della società senza dar vita a un nuovo soggetto.
Sul piano fiscale, l’art. 170 t.u.i.r. sancisce che la trasformazione non costituisce realizzo né distribuzione di plusvalenze e minusvalenze: è operazione fiscalmente neutra, che presuppone la continuità dei valori contabili e non fa emergere componenti di reddito, come già affermato da Cass. n. 30228/2018. I maggiori valori recepiti in contabilità originano plusvalori non imponibili; le eventuali minusvalenze non sono deducibili.
Il principio, volto a garantire l’irrilevanza tributaria delle operazioni di riorganizzazione, è confermato dalle discipline di rivalutazione che, ogni volta, hanno subordinato il riconoscimento fiscale dei maggiori valori al pagamento di un’imposta sostitutiva. La stessa Agenzia, con la circolare n. 11/E del 2009, aveva distinto il valore non rivalutato, applicabile fino al 2012, dal valore fiscalmente rilevante, utilizzabile dal 2013. Non era dunque possibile attribuire rilievo impositivo al valore di bilancio corrispondente alla stima ex art. 2500-ter cod. civ.
Il secondo motivo è stato accolto. La collocazione dell’immobile tra le rimanenze costituiva una scelta strategica della società, dalla quale il giudice di appello non aveva tratto la conseguenza giuridica in ordine alle disposizioni antielusive: quella scelta è sintomo dell’inerzia consapevolmente abbracciata. Chi mantiene il bene in condizioni di inagibilità per comportamento volontario non versa in situazione oggettiva idonea a precludere la produzione di reddito. Anche il terzo motivo è stato accolto: acclarata la disponibilità dell’immobile in capo ai soci, il giudice avrebbe dovuto verificare l’operatività della società. La sentenza è cassata con rinvio, in diversa composizione, limitatamente ai profili accolti.
Nota della Redazione
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