Revocazione per errore di fatto sulla notifica e onere probatorio nel contatore (Cass. civ. Sez. III n. 512 del 09.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione, l’errore di fatto di cui all’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. consiste nella falsa supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto processuale o sostanziale, non oggetto di controversia tra le parti, incontrastabilmente esclusa dagli atti o documenti della causa. L’errore è decisivo quando, se non commesso, il giudice avrebbe dovuto adottare una diversa statuizione. Nel giudizio di legittimità, ove risulti dagli atti l’invio dell’avviso di avvenuta consegna al portiere dello stabile, il Collegio avrebbe dovuto rilevare la nullità della notifica e ordinare la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., non dichiarare l’inammissibilità del ricorso. Nel merito, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità: in caso di contestazione, grava sul somministrante provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l’eccessività dei consumi dipende da fattori esterni al suo controllo.

Il Fatto

Il titolare di una ditta agrituristica convenne in giudizio la società di somministrazione elettrica, chiedendo accertarsi il comportamento abusivo consistito nella sostituzione del contatore con uno nuovo ad autolettura, senza il dovuto preavviso e senza lettura del contatore dismesso, con conseguente emissione di una fattura di importo ritenuto eccessivo. Chiese la condanna alla ripetizione dell’importo preteso.

Il Tribunale rigettò la domanda e la Corte d’appello respinse l’impugnazione, ritenendo che l’appellante non avesse provato la mancanza della causa giustificatrice del pagamento e che la conferma testimoniale della lettura da parte dell’operatore fosse sufficiente. Proposto ricorso per cassazione, la Corte lo dichiarò inammissibile per mancato avviso dell’avvenuta consegna del plico al portiere dello stabile. Il ricorrente ha allora impugnato quella pronuncia per revocazione, riproponendo i motivi originari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distinzione tra l’omesso esame di un fatto — che dà luogo a vizio motivazionale o a violazione di norma processuale — e l’errore revocatorio, che postula la falsa supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto non controverso tra le parti e incontrastabilmente escluso dagli atti. Il primo motivo di revocazione denuncia proprio un errore di tale natura.

Dagli atti processuali emergeva, secondo la prospettazione del ricorrente, la presenza del documento attestante l’invio dell’avviso di avvenuta consegna, con il numero e la data della raccomandata informativa. La Corte ravvisa la svista e la ritiene munita del requisito della decisività. Poiché l’attestazione conteneva solo il numero e non il nome e l’indirizzo del destinatario, il Collegio avrebbe dovuto dare rilievo alla mancanza della prova della ricezione dell’avviso.

Sul punto la Corte richiama il principio secondo cui, in tema di comunicazione a mezzo raccomandata semplice dell’avvenuta notifica con consegna a persona diversa dal destinatario, l’attestazione di invio copre con fede privilegiata solo l’avvenuta spedizione, con la conseguenza che la prova dell’invio al destinatario va fornita da chi è interessato a far valere la ritualità della notifica. Mancando tale prova, la notifica era nulla, e non inesistente, con la conseguenza che sarebbe dovuta seguire non l’inammissibilità del ricorso, ma l’ordine di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.

Accolta la revocazione, la Corte passa alla fase rescissoria. Il secondo motivo del ricorso originario è fondato. La lettura del contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità; la sostituzione unilaterale del contatore, senza contraddittorio e con la sua distruzione, ha reso impossibile per il somministrato la prova tecnica del corretto funzionamento. Irrilevante, dunque, la conferma testimoniale della lettura. La Corte accoglie il motivo, assorbe gli altri e cassa con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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