Opposizione allo stato passivo, privilegio accise e omesso esame di fatto decisivo (Cass. civ. Sez. I n. 514 del 09.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la censura che denuncia l’omessa statuizione del tribunale sul privilegio speciale previsto dall’art. 16, comma 3, del d.l. 504/1995, come modificato dall’art. 344 sexies legge n. 221/2012, deve essere proposta come vizio processuale ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., e non come violazione di norma di diritto sostanziale. La scorretta sussunzione del vizio nell’uno piuttosto che nell’altro motivo di ricorso ne comporta l’inammissibilità. Integra invece il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame del fatto, potenzialmente decisivo, costituito dal riconoscimento da parte della curatela della presenza del DAS collegato alla fattura insoluta, con riferimento al quantum della pretesa creditoria.

Il Fatto

La Cooperativa chiese l’ammissione allo stato passivo del fallimento di una società, in via privilegiata, di un credito per forniture di gasolio auto effettuate negli anni 2015 e 2016, oltre interessi di mora. Il Giudice Delegato ammise il credito in parte al privilegio IVA e in parte in chirografo.

Sull’opposizione della Cooperativa, il Tribunale ammise allo stato passivo il credito residuo, oltre interessi moratori ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 231/2002, ma al grado chirografario. Ritenne raggiunta la prova del credito attraverso la documentazione prodotta, compresi i DAS versati nel giudizio di opposizione, ma escluse il privilegio di cui all’art. 2751 bis n. 5 cod. civ., perché le risultanze del verbale di revisione cooperativa, che attestavano la mutualità prevalente per il biennio di riferimento, erano smentite dai dati di bilancio, che evidenziavano la preponderanza del fattore capitale sul fattore lavoro. La Cooperativa ricorse per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 3, del d.l. 504/1995 per avere il Tribunale escluso il privilegio sulle accise, privilegio che la ricorrente riteneva non vincolato all’applicazione dell’art. 2751 bis n. 5 cod. civ., essendo la Cooperativa soggetto passivo dell’imposta quale fornitore del prodotto energetico.

La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché non correttamente calibrato rispetto al contenuto del provvedimento impugnato. Il Tribunale aveva motivatamente escluso la collocazione prelatizia ex art. 2751 bis n. 5 cod. civ., ma aveva completamente omesso di statuire sul privilegio asseritamente spettante al credito ammesso per le accise secondo l’art. 16, comma 3, del d.l. 504/1995, come modificato dall’art. 344 sexies legge n. 221/2012.

Si era quindi al cospetto, alternativamente, di una completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, da far valere esclusivamente ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., oppure di un provvedimento privo di motivazione, denunciabile come vizio processuale con la stessa disposizione. La censura di violazione di norme di diritto sostanziale era dunque malposta: l’erronea sussunzione del vizio nell’uno piuttosto che nell’altro motivo di ricorso ne comporta l’inammissibilità, come affermato dai richiamati precedenti Cass. n. 7268/2012 e Cass. n. 22204/2021.

Il secondo motivo deduceva la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. e l’omesso esame di fatti decisivi discussi tra le parti, risultanti dalla memoria di costituzione del Fallimento e dai verbali di udienza. In particolare, il Tribunale non aveva ammesso il credito da accise relativo a una fattura per mancanza del relativo DAS, quando invece il legale del Fallimento, in udienza, su sollecitazione della difesa dell’opponente, aveva dichiarato che per quella fattura era stato individuato il DAS di riferimento.

La Corte ha ritenuto il motivo autosufficiente, essendo stati riprodotti nel ricorso il contenuto del verbale d’udienza e le dichiarazioni rese dal curatore, e lo ha accolto: il Tribunale aveva omesso l’esame di un fatto potenzialmente decisivo ai fini della decisione, con riferimento al quantum della pretesa creditoria, costituito dal riconoscimento, da parte della Curatela, della presenza del DAS collegato alla fattura insoluta. In accoglimento del secondo motivo, il decreto è stato cassato con rinvio al Tribunale, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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