Revocazione per errore di fatto sulla notifica telematica tempestiva (Cass. civ. Sez. V n. 26263 del 26.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, l’errore di fatto di cui all’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. deve essere evidente, obiettivo, essenziale e decisivo, emergere dagli atti interni del giudizio di legittimità e non richiedere indagini ermeneutiche o valutative. Integra l’errore percettivo la falsa supposizione di tardività dell’impugnazione, là dove il collegio abbia scambiato la notifica telematica al difensore costituito, ritualmente eseguita, con quella postale alla parte personalmente. Accertata la tempestività della notifica, l’ordinanza di inammissibilità va revocata e la Corte procede allo scrutinio del ricorso, potendo decidere direttamente la fase rescissoria.
Il Fatto
Il contribuente era sottoposto a questionario sulla propria capacità contributiva per gli anni di imposta 2004 e 2005 e sugli investimenti patrimoniali dal 2004 al 2008. Ne emergevano quattro cessioni di cubatura a privati, che realizzavano maggiore volumetria sui propri fondi secondo lo schema della servitù non aedificandi. L’Ufficio ravvisò in tali atti una cessione immobiliare produttiva di plusvalenza tassabile ai sensi dell’art. 67, primo comma, lettera l), del d.P.R. n. 917/1986 e adottò provvedimenti impositivi.
Il contribuente li impugnò con esito favorevole nei gradi di merito. L’Agenzia propose ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile per tardività con l’ordinanza n. 18962/2019. Avverso tale pronuncia l’Agenzia ha proposto ricorso per revocazione ex art. 395, primo comma, n. 4, e art. 391-bis cod. proc. civ., deducendo l’errore percettivo del collegio; il contribuente ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La questione preliminare riguarda la qualificazione del vizio dedotto: occorre stabilire se esso attenga a un errore percettivo, come tale conoscibile con il rimedio revocatorio, oppure a un profilo valutativo, censurabile soltanto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nella specie non più esperibile.
La Corte richiama l’orientamento secondo cui, in tema di revocazione delle proprie pronunce, l’errore di fatto concernente profili di nullità della notifica del ricorso deve essere decisivo, evidente e obiettivo, e deve emergere dagli atti interni del giudizio di cassazione (cfr. Cass. n. 9654/2024). Più radicalmente, si è precisato che l’errore rilevante consiste nella falsa percezione di un fatto incontestabilmente escluso o accertato dagli atti, non può concernere l’attività interpretativa e valutativa e deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità (cfr. Cass. Sez. Un. n. 20013/2024).
Quanto ai vizi di notificazione, è stato ribadito che l’erronea supposizione del mancato invio di un avviso, smentita dalla presenza del documento negli atti, integra l’errore revocatorio; la nullità eventualmente riscontrata è sanata dalla rituale notifica del ricorso per revocazione, con conseguente potere della Corte di procedere alla fase rescissoria (cfr. Cass. Sez. III n. 512/2025).
Nel caso concreto sussistono tutti gli elementi richiesti: si tratta dell’esame della relazione di notificazione, desumibile dagli atti processuali senza indagini interpretative, e di errore essenziale incidente unicamente sulla pronuncia della Corte. La Corte esclude inoltre che il ricorso per revocazione dovesse riproporre i motivi dell’originario ricorso, richiedendo l’art. 391-bis cod. proc. civ. soltanto l’indicazione del motivo di revocazione e dei fatti di causa rilevanti (cfr. Cass. Sez. Un. n. 24170/2004).
Nel merito, dalle relazioni di notificazione emerge che la notifica all’avvocato costituito è intervenuta tramite PEC la sera del 7 maggio 2018, con attestazione di invio, inoltro e ricevimento nella stessa serata: la notifica presso il domicilio eletto è quindi tempestiva. L’ordinanza n. 18962/2019 deve pertanto essere revocata e il sotteso ricorso scrutinato. Su quest’ultimo, la Corte richiama l’orientamento risalente sulla cessione di cubatura quale trasferimento di diritto reale edificatorio (cfr. Cass. n. 10979/2007 e n. 7417/2003) e, soprattutto, la pronuncia a Sezioni Unite n. 16080/2021, che qualifica il negozio come atto immediatamente traslativo di un diritto edificatorio di natura non reale a contenuto patrimoniale. I proventi rientrano dunque tra le cessioni onerose tassabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del d.P.R. n. 917/1986. Il ricorso è accolto, l’ordinanza revocata e la sentenza di appello cassata con rinvio.
Nota della Redazione
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