Ricorso in cassazione inammissibile per esposizione dei fatti oscura e confusa (Cass. civ. Sez. I n. 22085 del 05.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l’illustrazione dei motivi sia preceduta da un’esposizione dei fatti di causa confusa e sostanzialmente incomprensibile, piena di riferimenti a persone, circostanze e rapporti estranei alla controversia o ad altri giudizi, il cui collegamento con quello in esame non sia ricostruibile. Tale modalità di redazione viola l’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., che esige l’indicazione chiara e sintetica delle reciproche pretese delle parti, delle ragioni di fatto e di diritto che le giustificano, delle eccezioni e difese, dello svolgimento della vicenda processuale e delle argomentazioni essenziali poste a fondamento della sentenza impugnata. L’esposizione dei fatti non risponde a esigenze meramente formali: essa mira a offrire al Giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate, così da consentirgli di cogliere il significato e la portata delle censure senza dover accedere ad altre fonti o atti del processo. Ne consegue che le censure prive di qualsiasi collegamento con le ragioni di natura processuale poste a fondamento della decisione impugnata sono inidonee a confutarle.
Il Fatto
Un avvocato aveva ottenuto, nei confronti di due soggetti, un decreto ingiuntivo per il pagamento di competenze professionali. Uno degli intimati propose opposizione e il Tribunale accolse l’opposizione, revocando il decreto e rigettando la domanda del professionista.
La Corte d’appello dichiarò inammissibile l’appello, richiamando l’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, che dichiara inappellabile l’ordinanza che definisce il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto onorari, diritti o spese spettanti all’avvocato per prestazioni giudiziali, impugnabile solo con ricorso straordinario per cassazione. Il professionista ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, soffermandosi preliminarmente sulla modalità di redazione dell’atto. L’illustrazione dei motivi è preceduta da un’esposizione dei fatti di causa definita estremamente confusa e sostanzialmente incomprensibile, ricca di riferimenti a persone, circostanze e rapporti apparentemente estranei alla controversia e ad altri giudizi, il cui collegamento con quello in esame risulta difficilmente ricostruibile.
Il ricorrente allude a un incarico professionale conferito da soggetti diversi dalla controricorrente, a una convenzione di arbitrato seguita da una promessa di pagamento, al recesso del cliente, al trasferimento di crediti in favore della controricorrente e alla surrogazione di quest’ultima in una pluralità di procedure esecutive. Tali vicende, osserva la Corte, sono riferite in maniera oltremodo oscura e disordinata e non sono accompagnate dalla chiara indicazione delle ragioni per cui la controricorrente è stata individuata come destinataria della pretesa di pagamento, avendo il ricorrente insistito sul difetto di legittimazione attiva della stessa senza tener conto di aver egli stesso proposto nei suoi confronti il ricorso per decreto ingiuntivo.
Il ricorso accenna inoltre a giudizi promossi nei confronti di terzi e al ruolo di uno studio professionale, qualificato come orchestratore di una strategia complessivamente ordita in danno del ricorrente, senza precisarne il rapporto con la vicenda da cui trae origine la controversia e con la pretesa avanzata nel procedimento monitorio. Ciò impedisce di cogliere il senso e la portata delle censure, che risultano prive di qualsiasi collegamento con le ragioni di natura processuale poste a fondamento della decisione impugnata.
La Corte richiama l’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., che esige un’esposizione chiara e sintetica delle reciproche pretese, delle ragioni di fatto e di diritto, delle eccezioni e difese, dello svolgersi della vicenda processuale e delle argomentazioni essenziali poste a fondamento della sentenza di primo grado, delle difese in appello e del tenore della sentenza impugnata. Tale esposizione non risponde a esigenze meramente formali, ma mira a offrire al Giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria, in modo da consentirgli di cogliere il significato delle censure senza dover accedere ad altre fonti e atti del processo. A sostegno richiama Cass., Sez. Un., n. 37552 del 2021, Cass., Sez. III, n. 1352 del 2024 e Cass., Sez. VI del 2015.
Quanto alle spese, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con attribuzione al difensore della controricorrente, dichiaratosi antistatario. La Corte dà infine atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.