Contributo di solidarietà e prescrizione decennale sui trattamenti pensionistici (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7273 del 18.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare, in funzione dell’equilibrio di bilancio, atti o provvedimenti che impongano una trattenuta a titolo di contributo di solidarietà su un trattamento pensionistico già determinato secondo i criteri ad esso applicabili. Tali atti sono incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e danno luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore. L’azione di restituzione delle somme trattenute è assoggettata alla prescrizione decennale, difettando i caratteri della liquidità e dell’esigibilità del credito. Il contributo di solidarietà previsto ex lege dall’art. 24, comma 24, lett. b), d.l. n. 201/2011 non opera in via automatica quando i regolamenti della Cassa siano illegittimi, postulando l’inerzia dell’ente, che deve essere allegata e provata.

Il Fatto

Un professionista iscritto alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti, titolare di pensione di vecchiaia, lamentava di avere subito la trattenuta del contributo di solidarietà sulle rate di pensione. Chiedeva al giudice di dichiarare l’illegittimità di quelle trattenute, deducendo la violazione dell’art. 3 della legge n. 335 del 1995, come modificato dalla legge n. 296 del 2006, dal d.l. n. 98 del 2011, convertito nella legge n. 111 del 2011, e interpretato dalla legge n. 147 del 2013.

Il Tribunale adito accoglieva la domanda sul fondo di solidarietà, dichiarava illegittime le trattenute e condannava la Cassa alla restituzione nei limiti della prescrizione decennale, rigettando le altre domande. La Corte d’appello rigettava sia l’appello principale della Cassa sia quello incidentale dell’iscritto. Avverso tale pronuncia la Cassa proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte rileva che il controricorso è stato depositato oltre il termine di quaranta giorni previsto dall’art. 370 cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità della costituzione del controricorrente.

Nel merito, il primo motivo è infondato. Sul punto esiste un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre, in funzione dell’equilibrio di bilancio, trattenute su un trattamento già determinato, perché tali atti violano il principio del pro rata e integrano una prestazione patrimoniale ex art. 23 Cost. riservata al legislatore (Cass. n. 31875 del 2018, richiamata unitamente ai più recenti arresti Cass. n. 20684 del 2024, Cass. n. 20694 del 2024 e Cass. n. 20710 del 2024).

Anche il secondo motivo, proposto in via subordinata, è infondato. La Corte ribadisce che il contributo di solidarietà previsto dall’art. 24, comma 24, lett. b), d.l. n. 201/2011 non introduce alcun automatismo e che la sua applicabilità postula presupposti rigorosi, tra cui l’inerzia della Cassa, che devono essere allegati e provati e non possono essere surrogati dalla declaratoria di illegittimità dei regolamenti (Cass. n. 24400 del 2024).

Il terzo motivo è infondato sul regime prescrizionale. Richiamando le Sezioni Unite n. 17742 del 2015 e Cass. n. 6170 del 2024, la Corte conferma che l’azione di restituzione delle trattenute è soggetta alla prescrizione decennale, difettando i caratteri della liquidità e dell’esigibilità del credito cui è correlato il termine quinquennale.

Il quarto motivo denuncia l’omessa pronuncia sulla decorrenza degli interessi. La Corte ricorda che, in ragione dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., può decidere nel merito la questione infondata senza rinvio. Nel caso di specie il dispositivo impugnato è conforme a diritto: gli interessi legali decorrono dalla data di maturazione del diritto fino all’effettivo pagamento (Cass. n. 22915 del 2024).

Il ricorso è dichiarato inammissibile per conformità della sentenza impugnata alla giurisprudenza della Corte. La tardività del controricorso esclude la condanna alle spese, ma sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. con condanna della ricorrente al versamento di Euro 2.500,00 alla Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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