Revocazione per giudicato esterno e sindacato in cassazione (Cass. civ. Sez. Un. n. 4771 del 22.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Lo stabilire se esista o non esista un giudicato esterno, e quindi se fosse fondato o infondato il ricorso per revocazione proposto contro una sentenza del giudice amministrativo, è questione di puro diritto processuale. Essa non attiene alla giurisdizione e non configura alcun eccesso di potere giurisdizionale. Ne consegue che la sentenza del Consiglio di Stato che abbia accolto l’impugnazione per revocazione non è sindacabile in cassazione sotto il profilo della carenza di potestas judicandi.
Il Fatto
Una fondazione sanitaria impugnò davanti al TAR Lazio nove provvedimenti regionali, contestando i criteri di determinazione del budget delle prestazioni. La contestazione riguardava la differenziazione tariffaria: una tariffa più elevata per i pazienti post-comatosi e mielolesi, una più bassa per quelli con cerebrolesioni da ictus e malattie neurodegenerative. La ricorrente sosteneva che tutte le prestazioni andassero remunerate con la tariffa più alta.
I due giudizi si chiusero con il rigetto. Il Cons. Stato accolse in parte l’appello con sentenza n. 522 del 2022. Contro questa la Regione propose revocazione, deducendo il contrasto con una precedente sentenza della stessa Sezione, la n. 3960 del 2018. Il Cons. Stato accolse la revocazione con sentenza n. 7012 dell’8 agosto 2022, interpretando la pronuncia del 2018 nel senso della legittimità delle tariffe differenziate. La fondazione ha impugnato per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si fonda su un unico motivo: la sentenza impugnata avrebbe pronunciato in carenza di potestas judicandi, per aver revocato un giudicato in assenza di un precedente contrastante. Secondo la ricorrente, la decisione del 2018 era stata resa in un giudizio di ottemperanza relativo alla liquidazione di prestazioni per gli anni 2014 e 2015 e non imponeva alcun vincolo di conformazione.
Le Sezioni Unite respingono la tesi. Il quesito sull’esistenza o inesistenza del giudicato esterno, e quindi sulla fondatezza del ricorso per revocazione, è questione di puro diritto processuale. Non involge la giurisdizione né, a fortiori, l’eccesso di potere giurisdizionale.
Il principio è già affermato da Sez. U n. 1603 del 19.01.2022, da Sez. U n. 27195 del 22.09.2023, da Sez. U n. 23101 del 17.09.2019 e da Sez. U n. 29082 del 11.11.2019, alle cui motivazioni la Corte rinvia ai sensi dell’art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c.
La Corte rileva inoltre che la relata di notifica del ricorso ad alcuni ospedali è stata depositata in formato pdf attestato conforme, ma l’immagine digitalizzata è mutila di una parte del documento. Ritiene superfluo ordinare la rinnovazione ex art. 291 c.p.c., perché il ricorso è inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico della ricorrente ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., con condanna alla rifusione in favore della Regione e dell’ASL. La Corte dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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