Giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. e limiti del thema decidendum (Cass. civ. Sez. III n. 16018 del 07.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di rinvio davanti al giudice civile, instaurato a seguito dell’annullamento della sentenza penale pronunciata nei confronti della parte civile, determina una piena translatio della domanda civile e presenta sostanziale autonomia rispetto alla vicenda penale, sia quanto ai presupposti dell’azione, regolata secondo i principi del processo civile, sia quanto alla valutazione delle prove. Tale autonomia non libera però il giudice del rinvio dal vincolo del principio di diritto enunciato dalla Cassazione: egli non può sindacarne la correttezza in iure, né possono essere proposti motivi di impugnazione diversi da quelli formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata, che continuano a delimitare l’effetto devolutivo e la formazione del giudicato interno. Le censure sulla misura del risarcimento che si risolvano in una diversa ricostruzione della vicenda probatoria, senza indicare le norme sulla valutazione delle prove violate, sono inammissibili in sede di legittimità.

Il Fatto

La società datrice di lavoro aveva convenuto in giudizio il proprio dipendente in sede penale, costituendosi parte civile, per fatti di appropriazione indebita di carburante. Il reato si era estinto per prescrizione e la domanda risarcitoria era stata dapprima ritenuta coperta da un precedente giudicato civile formatosi in altro giudizio.

La Cassazione, con una precedente pronuncia, aveva annullato la sentenza penale d’appello, escludendo la formazione di quel giudicato e trasmettendo la domanda civile al giudice del rinvio ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen. La Corte d’appello, in sede di rinvio, aveva accolto parzialmente la domanda e ridotto il credito risarcitorio, detraendo gli ammanchi riferibili ai giorni di assenza effettiva del lavoratore. Contro tale decisione il dipendente ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via pregiudiziale la natura del giudizio di rinvio ex art. 622 cod. proc. pen., prendendo le distanze da una lettura restrittiva accolta dal giudice del merito. Nel rinvio si realizza una piena translatio della domanda civile, con autonomia rispetto alla vicenda penale sia per i presupposti dell’azione sia per la valutazione delle prove. La parte civile può quindi indicare i mezzi di prova e le produzioni documentali ammessi nel processo civile, senza preclusioni derivanti dalla pregressa fase penale.

Questa autonomia, tuttavia, non elimina il vincolo del principio di diritto. L’oggetto e i limiti del giudizio di rinvio impongono di escludere che il giudice del merito possa sindacare la correttezza in iure del principio stabilito dalla sentenza di legittimità. Ne consegue che nel giudizio di rinvio non possono essere proposti motivi diversi da quelli formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata, che continuano a delimitare l’effetto devolutivo dell’impugnazione e la formazione del giudicato interno.

Applicando tali coordinate, la Corte rileva che i due motivi ripropongono questioni già decise in sede di legittimità, come quella sulla statuita non incidenza del giudicato civile e sulla commissione del fatto illecito. Si tratta di questioni non più delibabili né dal giudice del rinvio investito della domanda civile, né in sede di legittimità.

Quanto alle valutazioni probatorie sulla misura del risarcimento, i motivi oppongono una diversa ricostruzione della vicenda senza indicare quali norme sulla valutazione delle prove siano state violate. La censura attiene alla tipica valutazione del giudice di merito, sindacabile solo sotto il profilo del vizio di motivazione. La Corte richiama il principio di autosufficienza del ricorso e il minimo costituzionale della motivazione, osservando che la testimonianza richiamata è stata tenuta in debito conto per il calcolo del risarcimento. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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