Revocazione inammissibile se l’errore cade su punto controverso già deciso (Cass. civ. Sez. I n. 29018 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto che può essere fatto valere con la revocazione, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia indotto ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l’inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti. Non è però configurabile quando l’asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione tra le parti e della consequenziale pronuncia, poiché in tal caso la decisione non è mera svista, ma apprezzamento delle risultanze processuali. Ne segue che la sentenza resa in sede di revocazione può essere attinta, ai sensi dell’art. 403 cod. proc. civ., soltanto dai mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione, e cioè dal ricorso per cassazione per i motivi di cui all’art. 360 cod. proc. civ., che non comprendono l’errore revocatorio.
Il Fatto
Una società di persone correntista aveva chiesto la revocazione, ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., della sentenza con cui la Corte d’appello aveva respinto il suo gravame contro la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva definito il giudizio sul saldo di un conto corrente acceso presso un istituto di credito, rideterminato dopo la declaratoria di nullità di alcune clausole contrattuali.
Il giudice della revocazione aveva dichiarato inammissibile la domanda: la doglianza atteneva all’interpretazione delle risultanze della consulenza tecnica contabile, già oggetto di appello, e costituiva quindi punto controverso sul quale la sentenza aveva statuito. La società correntista ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione del citato art. 395, n. 4, cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte ha premesso la ricostruzione dei gradi di merito: la domanda era volta all’accertamento e alla ripetizione dell’indebito oggettivo derivante dalla dedotta nullità di alcune appostazioni debitorie sul conto. Il consulente tecnico d’ufficio aveva rideterminato il saldo, epurandolo da interessi convenzionali illegittimi e dalla capitalizzazione trimestrale, individuando un saldo positivo a favore della correntista. Il giudice di prime cure aveva invece condannato l’istituto di credito al pagamento di una somma minore, e la Corte d’appello aveva confermato integralmente tale decisione rigettando il gravame.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per plurime ragioni. Anzitutto, il motivo non si confronta con la ratio decidendi della pronuncia impugnata. Il giudice della revocazione aveva chiarito che l’ipotetico errore nella ricostruzione del fatto non poteva essere censurato con la revocazione, poiché l’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. richiede che il fatto su cui l’errore si è consumato non abbia costituito punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare. L’omessa considerazione del versamento, ove commessa, sarebbe stata del primo giudice, non della Corte d’appello, che aveva invece deciso su una circostanza resa controversa da uno specifico motivo di gravame.
La Corte ha richiamato l’insegnamento secondo cui l’errore di fatto idoneo a fondare la revocazione consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale, purché non cada su un punto controverso e non attenga a un’errata valutazione delle risultanze processuali. Ha richiamato in proposito Cass. n. 2236 del 2022 e, sul carattere non revocatorio dell’errore già discusso, Cass. n. 27094 del 2011. Da ciò l’incongruenza tra la ratio della decisione impugnata e il motivo spiegato in questa sede, che non intacca l’affermazione su cui la sentenza si fonda.
In secondo luogo, la ricorrente non ha fornito alcun elemento di riscontro sul contraddittorio in causa relativo alla questione in fatto, in violazione del principio di specificità e autosufficienza del ricorso, avendo anzi denunciato una omessa pronuncia e quindi un vizio valutativo, non una svista percettiva. Infine, ha osservato la Corte, un ricorso che deduca la negazione dell’errore revocatorio da parte del giudice della revocazione altro non sarebbe che un aggiramento del divieto di impugnare per revocazione la sentenza resa nel giudizio di revocazione: questa può essere attinta, ai sensi dell’art. 403 cod. proc. civ., solo dai mezzi di impugnazione originariamente esperibili contro la sentenza impugnata per revocazione, cioè dal ricorso per cassazione per i motivi dell’art. 360 cod. proc. civ., che non includono l’errore revocatorio. Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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