Licenziamento disciplinare, clausola elastica del CCNL e tutela reintegratoria (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 29343 del 06.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall’art. 18, commi 4 e 5, della legge n. 300 del 1970, come novellato dalla legge n. 92 del 2012, il giudice può sussumere la condotta addebitata al lavoratore, e in concreto accertata giudizialmente, nella previsione contrattuale che, con clausola generale ed elastica, punisca l’illecito con sanzione conservativa. Detta operazione di interpretazione e sussunzione non trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato, restando nei limiti dell’attuazione del principio di proporzionalità come eseguito dalle parti sociali. Ove le previsioni collettive siano più favorevoli al lavoratore, il giudice non può ritenere legittimo il recesso, dovendosi attribuire prevalenza alla valutazione di minore gravità compiuta dall’autonomia collettiva, salvo che accerti che le parti non avevano inteso escludere, per i casi di maggiore gravità, la possibilità della sanzione espulsiva. In tal caso si applica la tutela reintegratoria del comma 4, con annullamento del licenziamento, reintegrazione nel posto di lavoro e indennità risarcitoria non superiore a dodici mensilità.

Il Fatto

Il lavoratore è stato destinatario di un licenziamento disciplinare intimato dalla società datrice di lavoro. Il giudice di primo grado ha ritenuto illegittimo il recesso, qualificando la condotta contestata — la violazione di una prassi operativa aziendale relativa alla registrazione dei controlli delle temperature dei prodotti cotti alla griglia — come negligenza nell’esecuzione della prestazione lavorativa, punibile con sanzione conservativa secondo la contrattazione collettiva di settore.

La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato l’illegittimità del licenziamento ma ha riconosciuto la tutela indennitaria del comma 5 dell’art. 18 St. lav., escludendo che la condotta rientrasse tra quelle tipizzate dal contratto collettivo come punibili con misura conservativa. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 18, commi 4 e 5, legge n. 300/1970 e dell’art. 144 CCNL Turismo Pubblici Esercizi, per avere la Corte territoriale applicato la tutela indennitaria anziché quella reintegratoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio giudica il ricorso fondato. Secondo una consolidata giurisprudenza, richiamata anche dalle pronunce Cass. n. 8718 del 2017, Cass. n. 9223 del 2015 e Cass. n. 13353 del 2011, ove le previsioni del contratto collettivo siano più favorevoli al lavoratore — nel senso che la condotta addebitata sia contemplata come infrazione sanzionabile con misura conservativa — il giudice non può ritenere legittimo il recesso, dovendosi attribuire prevalenza alla valutazione di minore gravità compiuta dall’autonomia collettiva nella graduazione delle mancanze disciplinari.

La nuova disciplina fissata dall’art. 18, comma 4, legge n. 300 del 1970 risulta coerente con tali indirizzi. Ove il fatto rientri tra le condotte punibili con sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi o dei codici disciplinari applicabili, il licenziamento è ingiustificato senza possibilità di diversa valutazione da parte del giudice, che dovrà annullarlo, ordinando la reintegrazione nel posto di lavoro e il pagamento di una indennità risarcitoria non superiore a dodici mensilità.

La Corte precisa poi che il giudice può sussumere la condotta accertata nella previsione contrattuale che, con clausola generale ed elastica, punisca l’illecito con sanzione conservativa, senza che tale operazione trasmodi nel giudizio di proporzionalità. Tale orientamento, espresso da Cass. n. 11665 del 2022 e dalle conformi Cass. n. 13063 del 2022 e Cass. n. 13065 del 2022, ha oramai assunto il rango di diritto vivente, di cui ha tenuto conto anche la Corte costituzionale con la sentenza n. 128 del 2024.

La sentenza impugnata non è conforme a tali principi, poiché, da un canto, per l’applicabilità dell’art. 18, comma 4, St. lav. postula la necessità che la previsione collettiva sia tipizzata nel dettaglio, escludendo le disposizioni a contenuto elastico; d’altro canto, non spiega la ragione per cui la violazione di una prassi operativa aziendale non possa configurare una negligenza nell’esecuzione del lavoro, sussumibile nell’art. 144, comma 7, lett. c), del CCNL in controversia. Il ricorso è dunque accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

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