Riunione dei ricorsi contro sentenza d’appello e sentenza di revocazione (Cass. civ. Sez. III n. 3021 del 01.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
I ricorsi per cassazione proposti, rispettivamente, contro la sentenza d’appello e contro quella che decide l’impugnazione per revocazione avverso la prima debbono essere riuniti, in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità. La riunione discende dall’applicazione analogica dell’art. 335 cod. proc. civ., che impone la trattazione in un unico giudizio delle impugnazioni proposte contro la stessa sentenza. La connessione tra le due pronunce la giustifica, poiché sul ricorso proposto contro la sentenza revocanda può risultare determinante la pronuncia di cassazione sulla sentenza resa in sede di revocazione. Non è prevista espressamente dal codice di rito, ma deriva dalla necessità di un trattamento unitario.

Il Fatto

Un ente locale, a conclusione di un procedimento promosso con intimazione di sfratto per morosità per un immobile ad uso diverso, otteneva dal Tribunale la declaratoria di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore e la condanna di quest’ultimo al pagamento dei canoni scaduti e non pagati. La Corte d’appello confermava la decisione, rigettando il gravame.

Avverso la sentenza d’appello il conduttore proponeva ricorso per cassazione e, contestualmente, ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ. La Corte d’appello, dopo aver disposto la sospensione del giudizio di legittimità già pendente ex art. 398, quarto comma, cod. proc. civ., dichiarava inammissibile la revocazione per la ritenuta natura non revocatoria dei vizi denunciati. Contro tale pronuncia il conduttore proponeva ricorso per cassazione con tre motivi. L’ente locale rimaneva intimato.

La Motivazione della Corte

La questione attiene al coordinamento tra il giudizio di cassazione instaurato contro la sentenza d’appello e quello proposto avverso la sentenza che decide la revocazione della prima, quando entrambi pendano contemporaneamente davanti alla Corte di legittimità.

Il Collegio richiama il principio consolidato secondo cui, in tale evenienza, i ricorsi debbono essere riuniti. La regola si fonda sull’applicazione analogica dell’art. 335 cod. proc. civ., che impone la trattazione in un unico giudizio di tutte le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza.

La riunione, pur non espressamente prevista dal codice di rito, discende dalla connessione esistente tra le due pronunce. Sul ricorso per cassazione proposto contro la sentenza revocanda può infatti risultare determinante la pronuncia di cassazione riguardante la sentenza resa in sede di revocazione. Il rapporto tra i due giudizi è quindi di reciproca incidenza, tale da richiedere una decisione unitaria.

La Corte richiama a sostegno un indirizzo risalente e costante: Sezioni Unite n. 10933 del 1997, poi Sez. III n. 25350 del 2021, Sez. V n. 11955 del 2016, Sez. III n. 10534 del 2015, Sez. I n. 25376 del 2006, Sez. L n. 5515 del 2001, Sez. I n. 1085 del 2001, Sez. II n. 194 del 1999 e Sez. L n. 5850 del 1998. Non si tratta di orientamento isolato, ma di regola stabilizzata.

Il ricorso in esame, proposto avverso la sentenza che ha deciso l’impugnazione per revocazione, e quello proposto avverso la sentenza d’appello oggetto di revocazione risultano entrambi pendenti e già chiamati per la trattazione nella medesima adunanza camerale. La Corte dispone pertanto la riunione del procedimento iscritto al n. 10650/2022 R.G. a quello iscritto al n. 9552/2018 R.G. La decisione è di natura meramente processuale e non investe il merito delle contrapposte ragioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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