Estinzione del giudizio per definizione agevolata del coobbligato (Cass. civ. Sez. V n. 10753 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata di una controversia tributaria pendente in cassazione, perfezionata da uno dei coobbligati ai sensi dell’art. 6 del decreto legge n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, giova in favore degli altri coobbligati, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente. Quando l’amministrazione finanziaria chiede dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, la causa estintiva deve ritenersi perfezionata e il giudizio di legittimità va dichiarato estinto. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non è dovuto l’ulteriore versamento del contributo unificato, operando una causa estintiva conseguente all’iniziativa della parte ricorrente.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini Iva per l’anno 2007, emesso nei confronti di una società in nome collettivo, cancellata dal registro delle imprese, e del socio. L’atto contestava l’emissione di fatture soggettivamente inesistenti, sulla base di un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza.

La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso del contribuente. La Commissione tributaria regionale, in sede di appello, ha respinto il gravame principale dell’Ufficio e accolto quello incidentale del contribuente, rilevando il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento per mancata allegazione dei processi verbali di constatazione. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui il contribuente ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Corte rileva che la ricorrente ha depositato una richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. La richiesta è seguita alla presentazione, da parte di un ex socio della società, di una domanda di definizione agevolata ex art. 6 del decreto legge n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, relativa al medesimo atto impositivo oggetto del presente giudizio.

La Corte richiama il testo della norma, che consente la definizione delle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia. La disciplina prevede che, entro il termine fissato, per ciascuna controversia autonoma sia presentata una distinta domanda di definizione, intendendosi per controversia autonoma quella relativa a ciascun atto impugnato.

Assume rilievo decisivo il comma 14 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, secondo cui la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente. La Corte accerta che il socio coobbligato ha eseguito il versamento dovuto e che l’Agenzia delle Entrate ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio.

Su queste basi, la Corte ritiene perfezionata la causa estintiva correlata all’accesso alla definizione agevolata e dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese, esse restano a carico della parte che le ha anticipate, in applicazione del comma 13 della medesima disposizione.

La Corte esclude, infine, che ricorrano i presupposti dell’ulteriore versamento del contributo unificato, operando nella fattispecie una causa estintiva del giudizio conseguente all’iniziativa della parte ricorrente. Nessuna pronuncia viene resa sui motivi di ricorso, assorbiti dalla declaratoria di estinzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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