Revocazione per omesso esame del quinto motivo di ricorso (Cass. civ. Sez. II n. 16297 del 17.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nell’ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità. Costituisce errore revocatorio la sentenza di cassazione che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso. Il vizio è escluso quando la pronuncia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia specificamente esaminato alcune argomentazioni, perché in tal caso si deduce non un errore di fatto ma un difetto di motivazione. L’accoglimento della revocazione comporta la rescissione della decisione e la pronuncia sul motivo non esaminato.
Il Fatto
La ricorrente propone ricorso per revocazione avverso l’ordinanza con cui la Corte di cassazione, decidendo sul ricorso della stessa avverso una sentenza della Corte d’appello, lo aveva dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e all’applicazione delle sanzioni processuali.
L’ordinanza impugnata dava atto che il ricorso originario si fondava su cinque motivi, ma esaminava soltanto i primi quattro, senza alcuna statuizione sul quinto, che investiva la regolamentazione delle spese del giudizio di appello. Il motivo di revocazione denuncia proprio questa omissione.
La Motivazione della Corte
Sulla questione della revocazione la Corte richiama la propria giurisprudenza, per cui l’errore di fatto presuppone divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti l’una dalla sentenza e l’altra dagli atti di causa. La mancata decisione su uno o più motivi integra tale errore.
Nella specie l’errore è evidente: l’ordinanza impugnata, pur riferendo che il ricorso verteva su cinque motivi, si è limitata alla disamina dei primi quattro, omettendo ogni statuizione sul quinto. Il vizio revocatorio è quindi configurabile e la revocazione va accolta, procedendosi in via rescissoria alla pronuncia sul motivo non esaminato.
Nel merito il quinto motivo denuncia la violazione del DM 10 marzo 2014 n. 55, in relazione all’art. 13, comma 6, legge n. 247/2012 e all’art. 91 cod. proc. civ., perché la sentenza d’appello aveva liquidato le spese attribuendo il compenso anche per la fase decisionale, benché i difensori degli appellati non avessero partecipato all’udienza di precisazione delle conclusioni né depositato scritti. La censura è fondata: non è consentito porre a carico della parte soccombente un compenso per una fase che non ha visto l’espletamento di attività difensiva da parte dei vincitori. La sentenza di appello è cassata sul punto e, decidendo nel merito, le spese sono rideterminate al netto della voce per la fase decisionale.
Infondata è invece la censura sul valore della causa: la dichiarazione del difensore è ininfluente, e in assenza di rendita catastale e di elementi di stima la causa è di valore indeterminabile, ai sensi dell’art. 15 cod. proc. civ., con conseguente incensurabilità del criterio adottato dal giudice d’appello.
L’accoglimento del solo quinto motivo comporta la conferma dell’ordinanza quanto ai primi quattro, la compensazione per metà delle spese di legittimità e di revocazione e la caducazione delle sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., nonché l’insussistenza dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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