Prova presuntiva e sindacato di legittimità sulla revocatoria (Cass. civ. Sez. III n. 12389 del 09.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La denuncia di violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. è ammissibile solo se il ricorso per cassazione illustra in modo specifico e articolato le ragioni per cui il ragionamento presuntivo del giudice di merito contrasta con i criteri legali di gravità, precisione e concordanza degli indizi. L’apprezzamento discrezionale delle prove presuntive resta sottratto al sindacato di legittimità quando la motivazione sia congrua e immune da vizi logici. Le censure che si risolvono nella prospettazione di inferenze alternative o in una rivalutazione delle emergenze probatorie sono inammissibili.
Il Fatto
Nel 2010 la banca conveniva in giudizio due soggetti chiedendo l’accertamento della nullità, ovvero della simulazione assoluta, ovvero in subordine la revoca ai sensi dell’art. 2901 c.c. dell’atto di compravendita con cui uno di essi aveva alienato a un familiare una quota di un immobile. A fondamento dell’azione l’istituto deduceva che al momento della vendita l’alienante era debitore in forza di una fideiussione personale prestata a garanzia delle obbligazioni di una società.
Il Tribunale rigettava integralmente le domande. La Corte d’appello, in accoglimento dell’impugnazione della banca, dichiarava l’inefficacia nei confronti della creditrice dell’atto di compravendita ai sensi dell’art. 2901 c.c. La ricorrente impugna in cassazione la pronuncia con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati congiuntamente per connessione, investono la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. La ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe fondato una presunzione su un’altra presunzione e ritenuto provata in via presuntiva la preordinazione dello stato di insolvenza senza che tale circostanza fosse stata dedotta.
La Corte ricostruisce i requisiti legali dell’inferenza presuntiva. Il fatto noto deve essere preciso, cioè determinato nella sua realtà storica e non vago; la gravità attiene al grado di probabilità del fatto ignoto desumibile dalla regola d’esperienza; la concordanza richiede, di regola, una pluralità di indizi convergenti. Il procedimento logico del merito si articola in due momenti: valutazione analitica dei singoli indizi e disamina complessiva della loro combinazione.
Nessun legame di assoluta necessità causale è richiesto tra fatto noto e fatto ignoto: basta un giudizio di probabilità basato sull’id quod plerumque accidit. Il giudice può trarre il convincimento dall’apprezzamento discrezionale degli indizi, purché dotati dei requisiti legali, mentre è escluso il valore probatorio di presunzioni fondate su dati meramente ipotetici. L’apprezzamento, se congruamente motivato, è sottratto al sindacato di legittimità.
Richiamando le Sezioni Unite, la Corte precisa che la violazione dell’art. 2729 c.c. è prospettabile solo se il giudice contraddice il disposto della norma o fonda la presunzione su un fatto storico privo di gravità, precisione o concordanza. Serve però una illustrazione puntuale delle carenze. Nel caso concreto le censure si risolvono in inferenze alternative e in una ricostruzione alternativa del fatto, estranea al perimetro del giudizio di legittimità: i motivi sono inammissibili, essendo la decisione sorretta da motivazione ampia e coerente.
Il terzo motivo, per nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c., è inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.: la ricorrente non si confronta con la motivazione effettiva, si articola in modo generico e difetta di autosufficienza. Dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. il controllo è limitato al minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost., soglia che la sentenza supera. Il quarto motivo, per omesso esame di fatto decisivo, è del pari inammissibile: la norma richiede un fatto storico in senso naturalistico, non una questione o argomentazione.
Nota della Redazione
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