Sospensione necessaria tra cause connesse dinanzi allo stesso ufficio (Cass. civ. Sez. 3 n. 5324 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando tra due procedimenti pendenti dinanzi al medesimo ufficio o a sezioni diverse del medesimo ufficio sussista un rapporto di identità o di connessione, il giudice della causa pregiudicata non può disporre la sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ., ma deve rimettere gli atti al capo dell’ufficio ai sensi degli artt. 273 e 274 cod. proc. civ., a meno che il diverso stato dei procedimenti non ne precluda la riunione. In tale ultima ipotesi, qualora tra le domande oggetto dei diversi giudizi sussista un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica, la sospensione può essere legittimamente disposta. La mancata riunione disposta dal presidente del tribunale non preclude al giudice del procedimento pregiudicato di sospenderlo, atteso che l’art. 274, comma 2, cod. proc. civ. attribuisce al capo dell’ufficio unicamente il potere di disporre la chiamata dei giudizi dinanzi allo stesso giudice. La statuizione che condiziona la riassunzione del giudizio sospeso al passaggio in giudicato della sentenza sul rapporto pregiudicante è corretta quando la causa pregiudicante sia ancora pendente in primo grado; ove invece la sentenza fosse impugnata, la sospensione diviene facoltativa ex art. 337, comma 2, cod. proc. civ. e il giudice può essere sollecitato a revocarla.
Il Fatto
La società, fornitrice di servizi a valore aggiunto (VAS) per conto di un operatore di telefonia, aveva convenuto in giudizio la controparte per ottenere il pagamento di corrispettivi relativi al periodo 2020-2021. Nel primo giudizio, la società di telecomunicazioni aveva proposto domanda riconvenzionale per inadempimenti contrattuali relativi al periodo antecedente (2016-2019). Un secondo giudizio, instaurato dalla fornitrice, concerneva proprio i corrispettivi per quel periodo antecedente.
Il presidente del tribunale aveva escluso la riunione dei due procedimenti, vista l’avanzata fase del primo giudizio, già rinviato per la precisazione delle conclusioni. Il giudice del secondo procedimento aveva quindi disposto la sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ., in attesa della definizione del primo giudizio con sentenza passata in giudicato. Avverso tale ordinanza la società fornitrice ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’insussistenza della pregiudizialità e la violazione del contraddittorio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso, ritenendo rispettato il canone dell’autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., essendo specificamente indicati gli atti processuali su cui si fondano le censure.
Quanto al primo motivo, la Corte ha escluso la violazione degli artt. 273 e 274 cod. proc. civ. Pur richiamando il principio per cui, in presenza di connessione tra cause pendenti dinanzi allo stesso ufficio, il giudice deve rimettere gli atti al capo dell’ufficio e non può sospendere, ha precisato che tale regola incontra il limite del diverso stato dei procedimenti che ne preclude la riunione. Nel caso di specie, la pregiudizialità tecnico-giuridica sussisteva tra la domanda principale del secondo giudizio e la domanda riconvenzionale del primo, entrambe relative a reciproci inadempimenti del medesimo rapporto contrattuale di fornitura; dalla definizione della riconvenzionale dipendeva l’accertamento del controcredito fatto valere nella causa pregiudicata. La Corte ha quindi ritenuto corretta la sospensione, stigmatizzando solo il richiamo, da parte del tribunale, a precedenti giurisprudenziali in tema di litispendenza non pertinenti alla fattispecie.
La censura relativa alla mancata separazione della domanda riconvenzionale è stata dichiarata assorbita e comunque inammissibile, per difetto di deduzione nel giudizio di merito e per la natura discrezionale del potere di separazione ex artt. 103, comma 2, e 104 cod. proc. civ. Quanto alla terza censura, la Corte ha chiarito che l’art. 274, comma 2, cod. proc. civ. non attribuisce al presidente altro potere che quello di disporre la chiamata dei giudizi dinanzi allo stesso giudice; non avendolo esercitato, il giudice ben poteva sospendere il processo.
Il secondo motivo, concernente la statuizione che subordinava la riassunzione al passaggio in giudicato della sentenza pregiudicante, è stato rigettato. La Corte ha escluso l’applicabilità del principio delle Sezioni Unite n. 21763 del 2021, invocato dalla ricorrente, in quanto la causa pregiudicante non era stata ancora definita con sentenza. Ha precisato che, ove la sentenza sul rapporto pregiudicante fosse impugnata, troverebbe applicazione l’art. 337, comma 2, cod. proc. civ., potendo la parte interessata sollecitare la valutazione del giudice circa la revoca della sospensione, divenuta facoltativa. Il terzo motivo, infine, è stato rigettato perché dal verbale d’udienza risultava che le parti avevano regolarmente interloquito sulla questione della sospensione, escludendo la violazione dell’art. 171-bis, comma 2, cod. proc. civ.
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Nota della Redazione
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